Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52
Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 2
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 35/2015
1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
agli interventi
” sono inserite le seguenti: “
di tutela ambientale e
”.2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserita la seguente:
“
g bis) per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliese in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, inadempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 35 bis 1, comma 2, fissate dal provvedimento autorizzativo;
”.3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 le parole: “
f) e g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
f), g) e g bis)
”.4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
comma 1, lettera g)
” sono inserite le seguenti: “
e g bis)
”.5. Al comma 2 bis dell’articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
comma 1, lettera g)
” sono inserite le seguenti: “
e g bis)
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

