Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52
Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 14
Decorrenza dell’efficacia. Inserimento dell’articolo 58 quater nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 58 ter della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
“
Art. 58 quater - Decorrenza dell’efficacia
1. Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g bis), di cui all’articolo 35 bis, comma 2 bis, e di cui all’articolo 35 bis 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2035.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

