Menù di navigazione

Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52

Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 13
Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC. Inserimento dell’articolo 58 ter nella l.r. 35/2015
1. Dopo l’articolo 58 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
Art. 58 ter - Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC
1. In fase di prima applicazione del PRC, nel caso in cui all’interno del comprensorio il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC stesso, i comuni del comprensorio, ove necessario, possono adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e possono individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate ai sensi del comma 1, sono ammesse solo le varianti di cui all’articolo articolo 23, relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’avviso di
approvazione del PRC, fermo restando il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l’autorizzazione originaria ed a condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.