Legge regionale 21 agosto 2025, n. 52
Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 12
Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese. Inserimento dell’articolo 22 ter nella l.r. 69/2011
1. Dopo l’articolo 22 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:
“
Art. 22 ter - Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese di cui all’articolo 40 ter della l.r. 35/2015
1. La tariffa del servizio idrico integrato è adeguata, secondo quanto disposto dal comma 2 bis dell’articolo 27 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995 , l.r. n. 65/1997 , l.r. n. 78/1998 , l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014 ), ai fini della riduzione della componente tariffaria per i maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell’ambito del distretto Apuo-Versiliese di cui all’articolo 40 ter della l.r. 35/2015 .
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune versa in conto esercizio al gestore del servizio idrico integrato la percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. 35/2015 .
3. L’Autorità idrica toscana comunica l’adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in occasione di ciascuna revisione tariffaria prevista dalla normativa vigente.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

