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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 8
Varianti in corso d’opera. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 65/2014
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 143 della l.r. 65/2014 sono sostituiti dai seguenti:
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 134, commi 2 e 2 ter, che non configurano una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
b) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
c) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano, oltre alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tutte le seguenti condizioni:
a) non comportino modifiche della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice oppure ricadenti in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968 o in altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica;
b) non introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, non comportino incrementi di volumetria e non incidano sulle dotazioni di standard.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 143 della l.r. 65/2014 , è aggiunto il seguente:
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle varianti in corso d’opera alle SCIA laddove dette varianti necessitino di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.