Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 7
Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è abrogata.
2. Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
come definite
” sono inserite le seguenti: “
e disciplinate
”.3. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente:
“
b quater) nei casi in cui non rientrino nell’articolo 137, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate all’
articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001 , a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definiti dal regolamento di cui all’articolo 216;
”.
articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001 , a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definiti dal regolamento di cui all’articolo 216;4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino modifiche ai prospetti né mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso;
”.5. Alla lettera a quater) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole: “
, nei casi
individuati dalla disciplina di cui all’articolo 98
” sono soppresse.6. Il comma 7 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
7. Alle modifiche progettuali eseguite in corso d’opera in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, ancorché assimilabili agli interventi di cui al comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 143 e all’articolo 211.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

