Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 4
Tipologia degli atti. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 65/2014
3. Il comma 7 bis dell’articolo 133 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare o dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all’
articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001 e secondo quanto disposto dall’articolo 9 bis, comma 1 ter, del decreto medesimo. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità
articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001 e secondo quanto disposto dall’articolo 9 bis, comma 1 ter, del decreto medesimo. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all’epoca vigenti. Alla determinazione dello stato legittimo dell’unità immobiliare o dell’immobile concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessione in pristino previste dal titolo VII, capo II, e la dichiarazione di cui all’articolo 198, comma 4.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

