Menù di navigazione

Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 36
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso dalla l.r. 51/2025 . Inserimento dell’articolo 252 septies nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
Art. 252 septies - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso dalla l.r. 51/2025
1. Al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d’uso delle unità immobiliari in rapporto alle specificità territoriali locali, la disciplina di cui all’articolo 99, comma 2, lettera c), e comma 2 bis, trova applicazione solo a seguito della approvazione da parte del comune di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o della disciplina di cui all’articolo 98, che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d’uso di cui all’articolo 99, comma 2 ter.
2. La variante di adeguamento di cui al comma 1 è approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 ) decorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, trova diretta applicazione la disciplina di cui all’articolo 99, comma 2, lettera c), e comma 2 bis.
3. L’adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 può avvenire anche mediante il procedimento di cui all’articolo 32.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.