Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 31
Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. Sostituzione dell’articolo 209 della l.r. 65/2014
1. L’articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
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Art. 209 - Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, l’avente titolo può ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L’istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 196.
2. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. Le istanze di sanatoria sono corredate da tutta la documentazione di cui all’articolo 142, necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.
3. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
4. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore ad euro 1.032,00.
5. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo III della l.r. 64/2009 , l’importo dell’oblazione di cui al comma 4 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.032,00.
6. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
7. L’avente titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in totale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 134, commi 2 e 2 ter.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

