Menù di navigazione

Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 30
Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977. Sostituzione dell’articolo 206 bis della l.r. 65/2014
1. L’articolo 206 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
Art. 206 bis - Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977
1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore Sito esternodella legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli), e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 198, possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 acquisiti i pareri, nulla osta o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti in base alle normative di settore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati realizzati successivamente alla data di entrata in vigore Sito esternodella l. 10/1977 , purché entro il termine di validità temporale del titolo. L’epoca di realizzazione delle varianti in corso d’opera è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, Sito esternodel d.p.r. 380/2001 . Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Sito esternod.p.r. 445/2000 .
3. Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una SCIA e il pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non
superiore a 10.328,00 euro. Per la determinazione del valore venale dell’immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali.
4. Nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 bis, commi 7, 8 e 13. Per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 209 bis, comma 11.
5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’Sito esternoarticolo 19, comma 3, della l. 241/1990 , anche nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.