Menù di navigazione

Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 3
Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 252 septies e dal comma 2 ter del presente articolo:
a) il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle normative di settore;
b) il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso;
c) il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso tra le categorie funzionali di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della singola unità immobiliare ubicata in immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, “B” e “C” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis e dalle normative di settore, a condizione che l’unità immobiliare non sia posta al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 , sono inseriti i seguenti:
2 bis. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 2, lettera c), non è soggetto all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal d.m. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.
2 ter. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all’articolo 98, a tutela della sostenibilità e della compatibilità dei mutamenti della destinazione d’uso rispetto alle specificità territoriali locali, possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d’uso della singola unità immobiliare nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), atte a garantire la coerenza con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile, ancorché costituito da una singola unità immobiliare, all’interno della stessa categoria funzionale o tra le categorie funzionali di cui al comma 1, nonché il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso di una singola unità immobiliare nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, lettera c), è consentito ove espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o dalla disciplina di cui all’articolo 98. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all’articolo 98 possono:
a) individuare specifiche porzioni del territorio urbanizzato nelle quali le disposizioni di cui al comma 2, lettera c), e comma 2 bis si applicano anche alle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, a condizione che il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso non sia in contrasto con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all’articolo 62;
b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
2) industriale e artigianale e commerciale, all’ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 99 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
3 bis. Il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie oppure se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 136, comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.