Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 23
Tolleranze di costruzione. Modifiche all’articolo 198 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014 , sono inseriti i seguenti:
“
1 bis. Per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d’opera che non eccedano:
a) il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;
b) il 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 300 metri quadrati e inferiore o uguale a 500 metri quadrati;
c) il 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 100 metri quadrati e inferiore a 300 metri quadrati;
d) il 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 60 metri quadrati e inferiore a 100 metri quadrati;
e) il 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.
1 ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1 bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
1 quater. Alle tolleranze di costruzione di cui al comma 1 bis si applica quanto disposto dall’
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2024, n. 105 .
”.
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2024, n. 105 .2. Al comma 2 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014 , le parole: “quanto disposto al comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
“quanto disposto ai commi 1 e 1 bis
”.3. Al comma 3 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014 , le parole: “
Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fuori dai casi di cui ai commi 1, 1 bis e 2
”.4. Dopo il comma 3 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014 , sono inseriti i seguenti:
“
3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
3 ter. Sono soggette alla disciplina delle tolleranze di costruzione di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 206, le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’
articolo 21 novies della l. 241/1990 .
”.
articolo 21 novies della l. 241/1990 .5. Dopo il comma 4 dell’articolo 198 della l.r. 65/2014 , sono inseriti i seguenti:
“
4 bis. Per gli interventi nelle zone sismiche di cui all’
articolo 83 del d.p.r. 380/2001 , ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applica quanto disposto dall’articolo 182 ter.
articolo 83 del d.p.r. 380/2001 , ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applica quanto disposto dall’articolo 182 ter.4 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 3 bis e 4 bis si applicano, in quanto compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’
articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto di quanto disposto dall’
articolo 3, comma 2, del d.l. 69/2024 , convertito dalla
l. 105/2024 .
”.
articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto di quanto disposto dall’
articolo 3, comma 2, del d.l. 69/2024 , convertito dalla
l. 105/2024 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

