Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51
Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 21
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all’articolo 196 della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 bis dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
“
3 bis. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di gravi situazioni di disagio socio-economico, oppure per comprovate difficoltà tecnico-esecutive, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.
”.3. Al comma 4 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
al comma 3
” sono inserite le seguenti: “
o al comma 3 bis
”.4. Al comma 4 bis dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 , le parole: “
o alla cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile
” sono soppresse.5. Il comma 5 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che il comune non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici. In tale ipotesi sono comunque acquisiti pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti, ai sensi dell’
articolo 17-bis della l. 241/1990 , allo scopo di accertare che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto
articolo 17-bis della l. 241/1990 , allo scopo di accertare che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
”.6. Dopo il comma 5 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
“
5 bis. Nei casi in cui l’opera non contrasti con gli interessi di cui al comma 5 il comune, previa acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’
articolo 17-bis della l. 241/1990 , può altresì provvedere all’alienazione del bene e dell’area determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dal comune, che si avvale, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
”.
articolo 17-bis della l. 241/1990 , può altresì provvedere all’alienazione del bene e dell’area determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dal comune, che si avvale, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.7. La lettera b bis) del comma 8 dell’articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

