Menù di navigazione

Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 19
Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione. Inserimento dell’articolo 182 ter nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 182 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 182 ter - Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione
1. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 , ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il tecnico abilitato attesta che gli interventi di cui all’articolo 198 rispettano le prescrizioni di cui al capo V del titolo VI della presente legge.
2. L’attestazione di cui al comma 1, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento oppure a quelle vigenti al momento di presentazione dell’istanza, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 167, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 167, oppure ai fini del deposito del progetto ai sensi dell’articolo 169.
3. Nel caso in cui gli interventi non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182 bis, commi 3 e 4, previa presentazione al comune della relativa istanza di accertamento di conformità. La struttura regionale competente informa il comune per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza, ivi compresa l’eventuale dichiarazione di inagibilità.
4. Per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi e per i comuni ubicati in zone a bassa sismicità, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui sia stata presentata la relazione di ultimazione dei lavori con riferimento agli aspetti strutturali, oppure, qualora previsto dalla normativa, sia stato rilasciato il certificato di collaudo statico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.