Menù di navigazione

Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 18
Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Inserimento dell’articolo 182 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 182 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 182 bis - Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209 bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito oppure in difformità da essi, e che risultano conformi alla normativa tecnica ai sensi del comma 2, l’interessato trasmette alla struttura regionale, tramite lo sportello unico:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;
b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione o, in alternativa, a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza unitamente al certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti o al momento della realizzazione delle opere o al momento della presentazione dell’istanza, l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.
3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209 bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza, il comune respinge l’istanza, oppure, ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.
4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l’interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell’ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il comune rilascia il permesso di costruire in sanatoria. Nel caso di presentazione di SCIA in sanatoria, essa è inefficace fino al momento della trasmissione al comune e alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico, della certificazione di rispondenza o del certificato di collaudo.
5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209 bis, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.