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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l’articolo 69 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Visto il Sito esternodecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal Sito esternodecreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 luglio 2024, n. 105 ;


Viste le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del Sito esternodecreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)”, pubblicate sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da ora in poi indicate nel presente Preambolo come “Linee di indirizzo ministeriali”;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Vista la legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al Sito esternod.p.r. 380/2001 . Modifiche alla l.r. 65/2014 );


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024 . Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 luglio 2025;


Considerato quanto segue:


1. il Sito esternod.l. 69/2024 , convertito dalla Sito esternol. 105/2024 , ha introdotto importanti modifiche alla normativa statale in materia di edilizia;


2. è necessario, conseguentemente, adeguare alle disposizioni di principio statali introdotte la normativa regionale di cui alla l.r. 65/2014 in materia edilizia;


3. in particolare, è necessario:


a) adeguare a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento la disciplina del mutamento della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari ed il relativo regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni e limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale;


b) aggiornare l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera;


c) recepire la nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili e dell’agibilità degli stessi;


d) recepire la nuova disciplina dell’accertamento di conformità in sanatoria precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità, preservando altresì la possibilità alternativa di attestare ulteriori e più elevati livelli di sicurezza dell’immobile con la dimostrazione della conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza;


e) adeguare la disciplina regionale delle tolleranze di costruzione, anche per l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità;


f) adeguare la disciplina regionale sanzionatoria pecuniaria per gli interventi abusivi, al fine di garantire, anche in recepimento della nuova disciplina statale, la coerenza interna all’ordinamento regionale;


g) recepire nell’ordinamento regionale le nuove disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi anteriori al 30 gennaio 1977 eseguiti in parziale difformità dal titolo.


5. è necessario modificare i criteri di costituzione e composizione della commissione per il paesaggio, al fine di prolungare la durata in carica dei suoi membri e di individuare ulteriori figure professionali in grado di svolgere le funzioni di membri delle commissioni;


6. a tutela della sostenibilità e della compatibilità delle trasformazioni in rapporto alle specificità territoriali locali, è necessario prevedere un regime transitorio entro il quale i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alla nuova disciplina in materia di mutamento delle destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti;


7. è necessario, per i soli interventi derivanti da demolizione e aventi l’obiettivo di accrescere le condizioni di sicurezza e diminuire i fattori di rischio territoriali, integrare le fattispecie che non sono soggette alla Conferenza di copianificazione;


8. è necessario precisare le disposizioni transitorie della l.r. 65/2014 , relative all’entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dalla l.r. 10/2024 in materia di conferenza di copianificazione in ragione del fatto che è stato emanato il regolamento 14/R/2025 che ne consente la piena efficacia;


9. è opportuno agevolare i comuni nella realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis della l.r. 65/2014 , prevedendo una deroga per dodici mesi alle restrizioni edilizie;


10. in coerenza con la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e per garantire continuità nell’attività di partecipazione inerente agli atti di governo del territorio, è necessario prevedere che il garante regionale dell’informazione e della partecipazione avente durata corrispondente alla legislatura regionale scada il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;


11. è necessario prevedere che l’entrata in vigore della presente legge sia fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana, posto che tale legge adegua l'ordinamento regionale alla normativa statale già in vigore;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.