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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 38
Durata dell’incarico di garante regionale per l’informazione e la partecipazione
1. L’incarico di garante regionale dell’informazione e della partecipazione per il quale, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge regionale 65/2014 , è prevista una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.