Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50
Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);Vista la
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);Visto il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista l’intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );
Considerato quanto segue:
1. le modifiche alla l.r. 30/2015 interessano pochi articoli e si rendono necessarie, da un lato, per superare alcune incongruenze di carattere prevalentemente terminologico e per confermare il dettato normativo in merito a competenze, fasi e provvedimenti nei procedimenti sanzionatori in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette e alle violazioni in materia di valutazione di incidenza; dall’altro, per rispondere all’esigenza di una revisione delle modalità di determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione;
2. con riferimento alla disciplina in materia di aree protette l’intervento legislativo proposto per modificare la l.r. 30/2015 si rende necessario, in particolare, per:
- chiarire, per quanto concerne il quadro regolatorio delle prescrizioni nelle riserve naturali regionali, l’ambito di applicazione del divieto di esecuzione di opere di trasformazione del territorio, precisando i casi in cui tale divieto non si applica, che includono anche le trasformazioni del territorio qualora finalizzate alla conservazione e o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale;
- assicurare, con riguardo alle riserve naturali regionali, il coordinamento delle politiche di settore e della pianificazione territoriale prevedendo che i soggetti competenti all’approvazione dei piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verifichino la coerenza con gli atti e la disciplina delle riserve naturali regionali, quando tale verifica non sia già effettuata nell’ambito di altre procedure o, comunque, prevista da altra normativa di settore;
- espungere dai casi di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette le violazioni in materia di vincolo idrogeologico, in raccordo con le modifiche apportate alla l.r. 30/2015 con la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997) che ha trasferito le funzioni amministrative in tale ambito dall’ente gestore, (Regione Toscana, Enti Parco) agli enti competenti ai sensi dell’articolo 3 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), nonché superare alcuni dubbi interpretativi in merito all’ambito di applicazione del quadro sanzionatorio, prevedendo una specifica sanzione per opere e interventi realizzati nelle riserve naturali regionali o nei parchi regionali senza la previa sottoposizione al nulla osta o in difformità ad esso;
- in linea con quanto già previsto dall’
articolo 29 della l. 394/1991 , individuare il rappresentante legale dell’area protetta quale soggetto competente ad esercitare i poteri di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino, in caso di attività in difformità dalle disposizioni della legge, dei regolamenti, dei piani di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della
l. 689/1981 , i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria.3. con riferimento alla disciplina in materia di biodiversità si rende necessario intervenire puntualmente su alcune disposizioni in materia di valutazione di incidenza per:
- individuare il soggetto competente ad effettuare la valutazione di incidenza nel caso di interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, in un’ottica di semplificazione procedurale e speditezza del procedimento, sentiti tutti gli enti gestori interessati;
- rimodulare la disciplina dei poteri dell’autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di disporre la sospensione e, previa valutazione del pregiudizio ambientale, la riduzione in ripristino, anche al fine di superare alcune criticità applicative manifestatesi nel corso del tempo in ragione della parziale sovrapponibilità delle fattispecie previste, nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della
l. 689/1981 , i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve, anche in questo caso, le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed eurounitaria;- allineare la terminologia di alcune disposizioni alle linee guida nazionali per la VIncA di cui all’intesa 28 novembre 2019, le quali recano espresso riferimento a piani, programmi, progetti, interventi ma anche ad attività che, pur non implicando la trasformazione fisica del territorio, possono incidere su un Sito Natura 2000; la modifica è quindi volta unicamente ad uniformare i termini delle disposizioni della l.r. 30/2015 a quelli utilizzati nelle citate linee guida nazionali, anche al fine di fugare eventuali dubbi degli operatori in ordine all’ambito di applicazione della VinCA, che rimane immutato;
- intervenire sul quadro sanzionatorio per gli illeciti in materia di biodiversità per inserire modifiche puntuali, di carattere redazionale e terminologico.
4. sulla base dell’esperienza di questi ultimi anni, è inoltre emersa la necessità di razionalizzare e semplificare la determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione mediante:
- l’individuazione di un’unica modalità di determinazione degli oneri istruttori per tutti i procedimenti che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000 e di una soglia minima al di sotto della quale gli oneri istruttori non sono dovuti;
- fatte salve le esenzioni dal pagamento di oneri già previste da specifiche normative di settore, prevedere che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a corrispondere gli oneri istruttori in caso di interventi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; la specifica individuazione di queste esenzioni è demandata alla deliberazione della Giunta regionale che definisce importi, modalità di applicazione, di corresponsione e aggiornamento degli oneri istruttori, prevedendo altresì che tale deliberazione possa rideterminare l’importo dei canoni, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, comprese eventuali ulteriori esenzioni;
5. è infine necessario introdurre una norma transitoria in merito alle nuove modalità di determinazione degli oneri istruttori, prevedendo che tali modalità trovino applicazione alle istanze presentate a decorrere dell’entrata in vigore della presente legge;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000
Art. 1
Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 30/2015
1. Il
comma 2 dell’articolo 48 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è sostituito dal seguente:
comma 2 dell’articolo 48 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è sostituito dal seguente: “
2. È vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione:
a) della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49;
b) delle opere di trasformazione del territorio finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale quando previsti dagli strumenti di gestione della riserva o dagli atti di programmazione in materia di aree protette della Regione.
”.Art. 2
Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 30/2015
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 49 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
“
8 bis. Ai fini del comma 8, gli enti competenti all’approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e con la disciplina del presente capo, fatti salvi i casi in cui tale verifica sia effettuata:
a) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista ai sensi della normativa vigente;
b) nell’ambito del nulla osta rilasciato dall’ente gestore dell’area protetta ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
c) in applicazione di specifica normativa di settore.
”.Art. 3
Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sanzioni amministrative pecuniarie
”.2. Il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all’articolo 48 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì:
a) alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali regionali e nei relativi strumenti attuativi, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3;
b) in caso di interventi, opere o attività realizzati in assenza di previa sottoposizione a nulla osta ai sensi degli articoli 31 e 52 o in difformità ad esso.
”.3 . Al comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
dell’ente parco,
” sono inserite le seguenti: “
diversi da quelli indicati al comma 1,
”.4. Il comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
4. L’accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000 .
”.5. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 , le parole: “
commi 1 e 2
”, sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1, 2 e 3
”, e dopo le parole: “
sanzioni amministrative
” è aggiunta la seguente “
pecuniarie
”.6. Al comma 6 dell’articolo 63 della l.r.30/2015 , le parole: “
commi 1, 2, 3 e 4
”, sono sostituite dalle seguenti; “
commi 1, 2 e 3
”.7. Il comma 7 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è abrogato.
8. Il comma 8 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è abrogato.
Art. 4
Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
sanzioni amministrative,
” è inserita la seguente: “
pecuniarie
” e le parole: “
l’autorità competente all’accertamento delle sanzioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
il rappresentante legale dell’ente gestore dell’area protetta
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r.30/2015 , è inserito il seguente:
“
1 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.
”.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 64 della l.r. 30/2015 , è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie.
”.
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie.Art. 5
Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti e attività
”.2. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
interventi o progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti o attività
”.3. Al comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
progetti o interventi,
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetti, interventi o attività,
”.4. All’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
caratteristiche del progetto,
” sono sostituite dalle seguenti: “
caratteristiche del progetto, dell’intervento o dell’attività,
” e le parole: “
incidenza del progetto o dell’intervento
” sono sostituite dalle seguenti: “
incidenza del progetto, dell’intervento o dell’attività
”.a) nell’alinea, le parole: “
interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti e attività,
”;b) ai numeri 1) e 2) della lettera a) le parole: “
gli interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli interventi, i progetti e le attività
”;c) alla lettera b) le parole: “
per gli interventi e i progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli interventi, i progetti e le attività
”;d) alla lettera c):
1) nel primo periodo, le parole: “
gli interventi e i progetti
” sono sostituite dalle seguenti “
gli interventi, i progetti e le attività
”;2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “
Nel caso di interventi, progetti o attività che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza è effettuata dall’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati;
”.6. Al comma 5 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
gli interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli interventi, i progetti e le attività
”.7. Al comma 7 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
agli interventi e ai progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli interventi, ai progetti e alle attività
”.8. Al comma 9 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole “
i progetti e gli interventi
” sono sostituite dalle seguenti: “
i progetti, gli interventi e le attività
”.Art. 6
Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità. Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015
1. La rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità
”.Art. 7
Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sospensione e riduzione in pristino
”.2. Il comma 1 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
2. Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del
responsabile, definendone i termini e le modalità.
”.4. Dopo il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
“
2 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla
l. 689/1981 , ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.
”.
l. 689/1981 , ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.5. Al comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 le parole: “
ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 2
”.6. Dopo il comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel
d.lgs.152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.
”.
d.lgs.152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sanzioni amministrative pecuniarie
”.2. Al comma 9 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 le parole: “
della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
” sono sostituite dalle seguenti: “
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),della
l. 689/1981 ,
”.
l. 689/1981 ,3. Il comma 10 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
10. Chiunque realizzi o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attività, senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformità rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
”.4. Al comma 11 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 , la parola: “
applicazione
” è sostituita con la seguente: “
irrogazione
”.Art. 9
Oneri istruttori. Modifiche all’articolo 123 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 le parole: “
progetti ed interventi
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetti, interventi e attività
”.2. Il comma 2 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata agli stessi. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 non è dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività è inferiore a 200.000,00 euro.
”.3. Il comma 3 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, per i piani ed i programmi soggetti alle procedure di VAS nonché per i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA, l'importo degli oneri per la valutazione d’incidenza è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e, comunque, non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.
”.4. Dopo il comma 3 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
“
3 bis. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli progetti, interventi ed attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Sono fatte salve, altresì, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore.
”.5. Alla fine del comma 4 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le parole: “
e può rideterminarne l’importo, anche in diminuzione, comprese eventuali esenzioni, per piani, programmi, progetti, interventi o attività aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale, finanziati dalla Regione.
”.CAPO II
Norme transitorie e finali
Art.10
Norma transitoria
1. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori disciplinate dall’
articolo 123 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), come modificato dall’articolo 9, si applicano alle istanze presentate a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge.
articolo 123 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), come modificato dall’articolo 9, si applicano alle istanze presentate a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge.Art.11
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

