Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50
Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sanzioni amministrative pecuniarie
”.2. Al comma 9 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 le parole: “
della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
” sono sostituite dalle seguenti: “
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),della
l. 689/1981 ,
”.
l. 689/1981 ,3. Il comma 10 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
10. Chiunque realizzi o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attività, senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformità rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
”.4. Al comma 11 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 , la parola: “
applicazione
” è sostituita con la seguente: “
irrogazione
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

