Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50
Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 7
Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sospensione e riduzione in pristino
”.2. Il comma 1 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
2. Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del
responsabile, definendone i termini e le modalità.
”.4. Dopo il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
“
2 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla
l. 689/1981 , ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.
”.
l. 689/1981 , ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.5. Al comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 le parole: “
ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 2
”.6. Dopo il comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel
d.lgs.152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.
”.
d.lgs.152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

