Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50
Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 5
Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti e attività
”.2. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
interventi o progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti o attività
”.3. Al comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
progetti o interventi,
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetti, interventi o attività,
”.4. All’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
caratteristiche del progetto,
” sono sostituite dalle seguenti: “
caratteristiche del progetto, dell’intervento o dell’attività,
” e le parole: “
incidenza del progetto o dell’intervento
” sono sostituite dalle seguenti: “
incidenza del progetto, dell’intervento o dell’attività
”.a) nell’alinea, le parole: “
interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti e attività,
”;b) ai numeri 1) e 2) della lettera a) le parole: “
gli interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli interventi, i progetti e le attività
”;c) alla lettera b) le parole: “
per gli interventi e i progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli interventi, i progetti e le attività
”;d) alla lettera c):
1) nel primo periodo, le parole: “
gli interventi e i progetti
” sono sostituite dalle seguenti “
gli interventi, i progetti e le attività
”;2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “
Nel caso di interventi, progetti o attività che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza è effettuata dall’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati;
”.6. Al comma 5 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
gli interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli interventi, i progetti e le attività
”.7. Al comma 7 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
agli interventi e ai progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli interventi, ai progetti e alle attività
”.8. Al comma 9 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole “
i progetti e gli interventi
” sono sostituite dalle seguenti: “
i progetti, gli interventi e le attività
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

