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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 4
Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
sanzioni amministrative,
” è inserita la seguente: “
pecuniarie
” e le parole: “
l’autorità competente all’accertamento delle sanzioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
il rappresentante legale dell’ente gestore dell’area protetta
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r.30/2015 , è inserito il seguente:
1 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 64 della l.r. 30/2015 , è aggiunto il seguente:
3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.