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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 1
Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 30/2015
1. Il Sito esternocomma 2 dell’articolo 48 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è sostituito dal seguente:
2. È vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione:
a) della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49;
b) delle opere di trasformazione del territorio finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale quando previsti dagli strumenti di gestione della riserva o dagli atti di programmazione in materia di aree protette della Regione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.