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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);


Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;


Vista l’intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Considerato quanto segue:


1. le modifiche alla l.r. 30/2015 interessano pochi articoli e si rendono necessarie, da un lato, per superare alcune incongruenze di carattere prevalentemente terminologico e per confermare il dettato normativo in merito a competenze, fasi e provvedimenti nei procedimenti sanzionatori in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette e alle violazioni in materia di valutazione di incidenza; dall’altro, per rispondere all’esigenza di una revisione delle modalità di determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione;


2. con riferimento alla disciplina in materia di aree protette l’intervento legislativo proposto per modificare la l.r. 30/2015 si rende necessario, in particolare, per:


- chiarire, per quanto concerne il quadro regolatorio delle prescrizioni nelle riserve naturali regionali, l’ambito di applicazione del divieto di esecuzione di opere di trasformazione del territorio, precisando i casi in cui tale divieto non si applica, che includono anche le trasformazioni del territorio qualora finalizzate alla conservazione e o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale;


- assicurare, con riguardo alle riserve naturali regionali, il coordinamento delle politiche di settore e della pianificazione territoriale prevedendo che i soggetti competenti all’approvazione dei piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verifichino la coerenza con gli atti e la disciplina delle riserve naturali regionali, quando tale verifica non sia già effettuata nell’ambito di altre procedure o, comunque, prevista da altra normativa di settore;


- espungere dai casi di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette le violazioni in materia di vincolo idrogeologico, in raccordo con le modifiche apportate alla l.r. 30/2015 con la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997) che ha trasferito le funzioni amministrative in tale ambito dall’ente gestore, (Regione Toscana, Enti Parco) agli enti competenti ai sensi dell’articolo 3 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), nonché superare alcuni dubbi interpretativi in merito all’ambito di applicazione del quadro sanzionatorio, prevedendo una specifica sanzione per opere e interventi realizzati nelle riserve naturali regionali o nei parchi regionali senza la previa sottoposizione al nulla osta o in difformità ad esso;


- in linea con quanto già previsto dall’Sito esternoarticolo 29 della l. 394/1991 , individuare il rappresentante legale dell’area protetta quale soggetto competente ad esercitare i poteri di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino, in caso di attività in difformità dalle disposizioni della legge, dei regolamenti, dei piani di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della Sito esternol. 689/1981 , i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria.


3. con riferimento alla disciplina in materia di biodiversità si rende necessario intervenire puntualmente su alcune disposizioni in materia di valutazione di incidenza per:


- individuare il soggetto competente ad effettuare la valutazione di incidenza nel caso di interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, in un’ottica di semplificazione procedurale e speditezza del procedimento, sentiti tutti gli enti gestori interessati;


- rimodulare la disciplina dei poteri dell’autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di disporre la sospensione e, previa valutazione del pregiudizio ambientale, la riduzione in ripristino, anche al fine di superare alcune criticità applicative manifestatesi nel corso del tempo in ragione della parziale sovrapponibilità delle fattispecie previste, nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della Sito esternol. 689/1981 , i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve, anche in questo caso, le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed eurounitaria;


- allineare la terminologia di alcune disposizioni alle linee guida nazionali per la VIncA di cui all’intesa 28 novembre 2019, le quali recano espresso riferimento a piani, programmi, progetti, interventi ma anche ad attività che, pur non implicando la trasformazione fisica del territorio, possono incidere su un Sito Natura 2000; la modifica è quindi volta unicamente ad uniformare i termini delle disposizioni della l.r. 30/2015 a quelli utilizzati nelle citate linee guida nazionali, anche al fine di fugare eventuali dubbi degli operatori in ordine all’ambito di applicazione della VinCA, che rimane immutato;


- intervenire sul quadro sanzionatorio per gli illeciti in materia di biodiversità per inserire modifiche puntuali, di carattere redazionale e terminologico.


4. sulla base dell’esperienza di questi ultimi anni, è inoltre emersa la necessità di razionalizzare e semplificare la determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione mediante:


- l’individuazione di un’unica modalità di determinazione degli oneri istruttori per tutti i procedimenti che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000 e di una soglia minima al di sotto della quale gli oneri istruttori non sono dovuti;


- fatte salve le esenzioni dal pagamento di oneri già previste da specifiche normative di settore, prevedere che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a corrispondere gli oneri istruttori in caso di interventi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; la specifica individuazione di queste esenzioni è demandata alla deliberazione della Giunta regionale che definisce importi, modalità di applicazione, di corresponsione e aggiornamento degli oneri istruttori, prevedendo altresì che tale deliberazione possa rideterminare l’importo dei canoni, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, comprese eventuali ulteriori esenzioni;


5. è infine necessario introdurre una norma transitoria in merito alle nuove modalità di determinazione degli oneri istruttori, prevedendo che tali modalità trovino applicazione alle istanze presentate a decorrere dell’entrata in vigore della presente legge;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.