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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50

Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

CAPO I
Disposizioni in materia di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000
Art. 1
Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 30/2015
1. Il Sito esternocomma 2 dell’articolo 48 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è sostituito dal seguente:
2. È vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione:
a) della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49;
b) delle opere di trasformazione del territorio finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale quando previsti dagli strumenti di gestione della riserva o dagli atti di programmazione in materia di aree protette della Regione.
”.
Art. 2
Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 30/2015
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 49 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
8 bis. Ai fini del comma 8, gli enti competenti all’approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e con la disciplina del presente capo, fatti salvi i casi in cui tale verifica sia effettuata:
a) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista ai sensi della normativa vigente;
b) nell’ambito del nulla osta rilasciato dall’ente gestore dell’area protetta ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
c) in applicazione di specifica normativa di settore.
”.
Art. 3
Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sanzioni amministrative pecuniarie
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all’articolo 48 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì:
a) alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali regionali e nei relativi strumenti attuativi, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3;
b) in caso di interventi, opere o attività realizzati in assenza di previa sottoposizione a nulla osta ai sensi degli articoli 31 e 52 o in difformità ad esso.
”.
3 . Al comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
dell’ente parco,
” sono inserite le seguenti: “
diversi da quelli indicati al comma 1,
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
4. L’accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000 .
”.
5. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 , le parole: “
commi 1 e 2
”, sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1, 2 e 3
”, e dopo le parole: “
sanzioni amministrative
” è aggiunta la seguente “
pecuniarie
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 63 della l.r.30/2015 , le parole: “
commi 1, 2, 3 e 4
”, sono sostituite dalle seguenti; “
commi 1, 2 e 3
”.
Art. 4
Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 64 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
sanzioni amministrative,
” è inserita la seguente: “
pecuniarie
” e le parole: “
l’autorità competente all’accertamento delle sanzioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
il rappresentante legale dell’ente gestore dell’area protetta
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r.30/2015 , è inserito il seguente:
1 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 64 della l.r. 30/2015 , è aggiunto il seguente:
3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie.
”.
Art. 5
Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti e attività
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
interventi o progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti o attività
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
progetti o interventi,
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetti, interventi o attività,
”.
4. All’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
caratteristiche del progetto,
” sono sostituite dalle seguenti: “
caratteristiche del progetto, dell’intervento o dell’attività,
” e le parole: “
incidenza del progetto o dell’intervento
” sono sostituite dalle seguenti: “
incidenza del progetto, dell’intervento o dell’attività
”.
a) nell’alinea, le parole: “
interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
interventi, progetti e attività,
”;
b) ai numeri 1) e 2) della lettera a) le parole: “
gli interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli interventi, i progetti e le attività
”;
c) alla lettera b) le parole: “
per gli interventi e i progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli interventi, i progetti e le attività
”;
d) alla lettera c):
1) nel primo periodo, le parole: “
gli interventi e i progetti
” sono sostituite dalle seguenti “
gli interventi, i progetti e le attività
”;
2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: “
Nel caso di interventi, progetti o attività che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza è effettuata dall’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati;
”.
6. Al comma 5 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
gli interventi e progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli interventi, i progetti e le attività
”.
7. Al comma 7 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: “
agli interventi e ai progetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli interventi, ai progetti e alle attività
”.
8. Al comma 9 dell’articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole “
i progetti e gli interventi
” sono sostituite dalle seguenti: “
i progetti, gli interventi e le attività
”.
Art. 6
Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità. Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015
1. La rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità
”.
Art. 7
Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sospensione e riduzione in pristino
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell’entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all’applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del
responsabile, definendone i termini e le modalità.
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla Sito esternol. 689/1981 , ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell’illecito trasmettono il relativo verbale all’ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente.
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 le parole: “
ai commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 2
”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel Sito esternod.lgs.152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie.
”.
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sanzioni amministrative pecuniarie
”.
2. Al comma 9 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 le parole: “
della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Sito esternol. 689/1981 ,
”.
3. Il comma 10 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
10. Chiunque realizzi o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attività, senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformità rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
”.
4. Al comma 11 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 , la parola: “
applicazione
” è sostituita con la seguente: “
irrogazione
”.
Art. 9
Oneri istruttori. Modifiche all’articolo 123 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 le parole: “
progetti ed interventi
” sono sostituite dalle seguenti: “
progetti, interventi e attività
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata agli stessi. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 non è dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività è inferiore a 200.000,00 euro.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, per i piani ed i programmi soggetti alle procedure di VAS nonché per i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA, l'importo degli oneri per la valutazione d’incidenza è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e, comunque, non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli
progetti, interventi ed attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Sono fatte salve, altresì, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore.
”.
5. Alla fine del comma 4 dell’articolo 123 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le parole: “
e può rideterminarne l’importo, anche in diminuzione, comprese eventuali esenzioni, per piani, programmi, progetti, interventi o attività aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale, finanziati dalla Regione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.