Legge regionale 20 agosto 2025, n. 50
Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 3
Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Sanzioni amministrative pecuniarie
”.2. Il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all’articolo 48 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì:
a) alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali regionali e nei relativi strumenti attuativi, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3;
b) in caso di interventi, opere o attività realizzati in assenza di previa sottoposizione a nulla osta ai sensi degli articoli 31 e 52 o in difformità ad esso.
”.3 . Al comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
dell’ente parco,
” sono inserite le seguenti: “
diversi da quelli indicati al comma 1,
”.4. Il comma 4 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
4. L’accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000 .
”.5. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 , le parole: “
commi 1 e 2
”, sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1, 2 e 3
”, e dopo le parole: “
sanzioni amministrative
” è aggiunta la seguente “
pecuniarie
”.6. Al comma 6 dell’articolo 63 della l.r.30/2015 , le parole: “
commi 1, 2, 3 e 4
”, sono sostituite dalle seguenti; “
commi 1, 2 e 3
”.7. Il comma 7 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è abrogato.
8. Il comma 8 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

