Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali);Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I:
1. si modificano alcune disposizioni della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) per aggiornarle alle sopravvenute normative statali, per rispondere alle esigenze maturate in questi anni nella gestione della materia forestale e per chiarire alcune norme, la cui applicazione ha comportato in questi anni difficoltà interpretative;
2. il
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali) ha previsto, all’articolo 6, la possibilità per le regioni di predisporre un nuovo strumento di pianificazione (i piani forestali di indirizzo territoriale) finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli altri strumenti di pianificazione forestale. In particolare, con la novella legislativa si prevede che il piano forestale regionale individui le disposizioni per la elaborazione dei suddetti piani;3. in attuazione dell’
articolo 10, comma 7, del d.lgs. 34/2018 è necessario prevedere l'obbligo di formazione per gli operatori forestali in conformità ai criteri minimi nazionali;4. l’esperienza positiva realizzata dalla Regione Toscana negli ultimi quindici anni aderendo alla Rete internazionale delle foreste modello nel 2009 e arrivando nel 2012 alla realizzazione della prima foresta modello in Italia (la foresta modello delle Montagne Fiorentine) rende necessario includere la foresta modello, quale strumento di governance dei territori, tra le forme di gestione attiva del bosco;
5. occorre chiarire la destinazione dei proventi delle alienazioni del patrimonio agricolo forestale al fine di effettuare una corretta imputazione di bilancio dei proventi delle alienazioni riconducibile allo stato patrimoniale dei beni della Regione Toscana;
6. per tener conto delle esigenze emerse in questi anni è necessario prevedere l’approvazione dei piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) da parte della Giunta regionale mantenendo al contempo la funzione di ente Terre regionali nel coordinamento e nell’indirizzo della gestione del PAFR come previsto dalla l.r. 80/2012 ;
7. è necessario, in conformità alla normativa statale, eliminare la disposizione che esclude dall'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, le trasformazioni effettuate nelle aree assimilate a bosco e le trasformazioni effettuate nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi;
8. l’esperienza applicativa anche a seguito dei controlli effettuati dagli organismi di controllo sul rispetto della due diligence prevista dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, ha fatto emergere la necessità di ottimizzare il rapporto fra i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione e i tagli da eseguire a cura delle imprese boschive, con particolare riguardo all’adozione di limiti maggiormente idonei per l’autoconsumo;
9. il
d.lgs. 34/2018 all’articolo 3, comma 2, lettera s bis), definisce i boschi vetusti e all’articolo 7, comma 13 bis, prevede l'adozione di apposite disposizioni per la definizione delle linee guida nazionali per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. Si ritiene pertanto opportuno adeguare la normativa regionale vigente recependo quanto indicato nelle disposizioni statali che individuano le regioni quali soggetti competenti al riconoscimento dello status di bosco vetusto;10. al fine di garantire una gestione più rispondente alle esigenze emerse in questi anni è necessario attribuire la competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico nei territori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali agli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 che già la esercitano sul resto del territorio regionale;
11. al fine di assicurare una più efficace gestione delle attività antincendi boschivi (AIB) tenendo conto dell'esperienza applicativa, del mutato contesto ambientale e delle nuove norme statali, si interviene con diverse modifiche che riguardano la programmazione, l'organizzazione e le procedure di tale attività.
Per quanto concerne il capo II:
12. le modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) sono necessarie per abrogare le disposizioni relative alla competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico in quanto con le modifiche alla l.r. 39/2000 questa competenza viene trasferita agli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 medesima che già la esercitano sul resto del territorio regionale.
Per quanto concerne il capo III:
13. le modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) sono necessarie per abrogare la disposizione relativa alla competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico in quanto con le modifiche alla l.r. 39/2000 questa competenza viene trasferita agli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 stessa che già la esercitano sul resto del territorio regionale.
Per quanto concerne il capo IV:
14. la legge non ha impatti sul bilancio regionale, pertanto viene prevista una norma di invarianza finanziaria.
Approva la presente legge
CAPO I
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
Art. 1
Piani forestali di indirizzo territoriale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:
“
i bis) individua le disposizioni per la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT) di cui all’articolo 4 bis.
”.Art. 2
Piani forestali di indirizzo territoriale. Introduzione dell’articolo 4 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 4 bis - Piani forestali di indirizzo territoriale
1. I PFIT, come definiti all'
articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), sono strumenti di pianificazione finalizzati all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Sono redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale e in conformità con il PFR.
articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), sono strumenti di pianificazione finalizzati all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Sono redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale e in conformità con il PFR.2. I PFIT sono approvati dalla Giunta regionale e aggiornati almeno ogni quindici anni.
”.Art. 3
Formazione professionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 16 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 16 - Formazione professionale
1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli operatori forestali la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale e in attuazione dell’
articolo 10 del d.lgs 34/2018 , promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.
articolo 10 del d.lgs 34/2018 , promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.2. L’attività di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all’attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all’articolo 17 ed al sostegno dell’occupazione.
3. Gli operatori forestali, per l’esecuzione delle attività di cui al titolo V, capo I, devono possedere adeguate competenze attestate dalla frequenza di un corso di formazione obbligatoria con superamento dell’esame finale. L’obbligo della formazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio
2028.
4. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), la Giunta regionale con propria deliberazione approva gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria di cui al comma 3 e per il riconoscimento dei crediti e dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera.
”.Art. 4
Forme di gestione attiva nel bosco. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:
“
b bis) la promozione della foresta modello costituita da un partenariato pubblico e/o privato nel rispetto degli standard indicati dalla Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN)
”.Art. 5
Inalienabilità. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono, in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte alla Regione Toscana per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, su indicazione di ente Terre regionali toscane nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 27. Gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi.
”.Art. 6
Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
4. L’ente gestore adotta il piano previa acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni relativi ai vincoli presenti sul complesso agroforestale e presenta il piano a ente Terre regionali toscane.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 ed esprime un parere vincolante prima dell’approvazione del piano da parte della Giunta regionale.
”.3. Il comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è abrogato.
4. Il comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, previa acquisizione di un parere vincolante dell’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente gestore, fatte salve le autorizzazioni di legge.
”.Art. 7
Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 bis dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è abrogato.
2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
“
a) la trasformazione dei boschi nei casi diversi dal comma 5, lettera a);
”. 3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 39/2000 è inserita la seguente:
“
a bis) la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale;
”.Art. 8
Rimboschimento compensativo. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle trasformazioni di cui all'articolo 42, comma 4, lettera a bis), e alle trasformazioni delle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4.
”.Art. 9
Autorizzazione al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Il comma 6 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all’autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.
”.2. Il comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori.
”.3. Nella lettera a) del comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “
1 ettaro
” sono sostituite dalle seguenti: “
3000 metri quadrati
”.4. Nella lettera b) del comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “
1 ettaro
” sono sostituite dalle seguenti: “
3000 metri quadrati
”.5. Il comma 6 quinquies dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore a 3000 metri quadrati e nei relativi esboschi le imprese devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. Nel tesserino deve essere indicata l’attività di formazione obbligatoria di cui all’articolo 16 svolta dall’operatore forestale.
”.Art. 10
Boschi vetusti. Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 52 bis - Boschi vetusti
1. Ai sensi dell’
articolo 3, comma 2, lettera s bis), del d.lgs. 34/2018 sono considerati boschi vetusti le superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
articolo 3, comma 2, lettera s bis), del d.lgs. 34/2018 sono considerati boschi vetusti le superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.2. Le procedure per il riconoscimento dello status di bosco vetusto sono definite con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, in conformità alle disposizioni delle linee guida nazionali.
”.Art. 11
Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e dalla legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano).
”.Art. 12
Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
4. Nell’ambito dei parchi regionali, parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 30/2015 , le autorizzazioni di cui al presente capo sono rilasciate dagli enti di cui all'articolo 3 ter, previa acquisizione dei nulla osta di cui agli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015 .
”.2. Il comma 5 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 è abrogato.
Art. 13
Competenze della Regione in materia di AIB. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi approva il piano operativo antincendi boschivi (di seguito indicato come piano AIB) con durata pluriennale e per la sola lotta attiva, approva i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:
a) la pianificazione dell’attività AIB;
b) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;
c) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
d) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
e) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
f) il rilevamento dati e statistica;
g) la divulgazione di notizie e dati;
h) l'addestramento, l’aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;
i) la pubblicazione sul sito istituzionale degli aggiornamenti relativi ai soprassuoli percorsi dal fuoco nella precedente annualità, prevista dall’
articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2021, n. 155 .
”.
articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2021, n. 155 .Art. 14
Competenze dei comuni in materia di AIB. Modifiche all’articolo 70 ter della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:
“
c bis) assicurano la diffusione delle informazioni relative ai periodi a rischio e ai livelli di pericolo AIB esistenti sul proprio territorio comunale;
”.2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
1 ter. I comuni possono contribuire allo svolgimento del servizio di direzione delle operazioni AIB e all’attività dei centri operativi antincendi boschivi (COP AIB) di cui all’articolo 71.
”.Art. 15
Interventi nell'ambito dell'AIB. Modifiche all’articolo 70 quater della l.r. 39/200 0
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 70 quater della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
“
a) pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi di prevenzione così come definiti nel piano AIB comprendenti la pratica colturale e selvicolturale del fuoco prescritto come definito nel regolamento forestale;
”.Art. 16
Lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 39/2000
1. La rubrica dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente: “
Lotta attiva agli incendi boschivi
”.2. Prima del comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
01.Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allertamento, spegnimento e bonifica con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.
”.3. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
“
b bis) il referente AIB territoriale e il responsabile del centro operativo provinciale antincendi boschivi (COP AIB);
”.4. Al comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 le parole: “
della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993
” sono sostituite dalle seguenti: “
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
”.
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).5. Al comma 3 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 le parole: “
del Corpo Forestale dello Stato
e” sono soppresse.Art. 17
Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:
a) piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale;
b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni di cui all’articolo 3 ter, comma 1, dai comuni e dagli enti parchi regionali;
c) piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
2. Il piano operativo AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce, in particolare:
a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi sul territorio regionale;
b) gli indici di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi sul territorio regionale determinati dall’andamento meteo climatico;
c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni per i boschi e le aree assimilate di cui all’articolo 3;
d) gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
e, in particolare:
1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi;
2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto;
3) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
f) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
g) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
h) l’attività di addestramento e l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;
i) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano nell' AIB;
l) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.
”.3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: “
lettera b), numero 4)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera d), numero 5)
”.4. Al comma 4 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: “
trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato
” sono sostituite dalle seguenti: “
trasmesse alla competente struttura della Giunta regionale.
”.5. Dopo il comma 6 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Il piano AIB locale individua l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’attività AIB da parte delle unioni dei comuni di cui all’articolo 3 ter, comma 1, dei comuni e degli enti parco regionali e contiene una sezione anagrafica e una sezione operativa con le tipologie e le modalità dei servizi AIB attivi sul territorio.
”.Art. 18
Piani specifici di prevenzione AIB. Modifiche all'articolo 74 bis della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 74 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
piano AIB
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano operativo AIB
”.Art. 19
Catasto delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all’articolo 75 bis della l.r. 39/2000
1. Nel comma 1 dell’articolo 75 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
Corpo forestale dello Stato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA)
”.2. Nel comma 5 dell’articolo 75 bis della l.r. 39/2000 le parole: “
31 maggio
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno
”.Art. 20
Banca dati delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all’articolo 75 ter della l.r. 39/2000
1. Nel comma 1 dell’articolo 75 ter della l.r. 39/2000 le parole: “
Corpo forestale dello Stato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA)
”.Art. 21
Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 39/2000
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
le azioni
” sono aggiunte le seguenti: “
e le omissioni
”.2. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è abrogata.
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:
“
b bis) per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco.
”.Art. 22
Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
“
3 quater. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 82 sono introitati dall’autorità competente di cui al comma 3 e da questa destinati alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10 nell’ambito dell’attività programmata ad eccezione delle sanzioni relative agli interventi cui all'articolo 42, comma 5, di competenza dei comuni.
”.Art. 23
Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000
1. Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: “
nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo,
” sono sostituite dalle seguenti: “
nelle aree dei comuni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), con classe di rischio alta.
”.Art. 24
Classe di rischio incendi boschivi. Inserimento dell’articolo 96 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 96 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 96 ter - Classe di rischio incendi boschivi
1. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), la classe di rischio incendi boschivi dei comuni, per i boschi e le aree assimilate di cui all’articolo 3, è quella indicata nel piano operativo AIB di cui all’articolo 74.
”.CAPO II
Competenze degli enti parco regionali e delle riserve naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale)
Art. 25
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) le parole: “
e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico,
” sono soppresse.Art. 26
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 30/2015 le parole: “
e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico
” sono soppresse.Art. 27
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2015
1. Il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco.
”.Art. 28
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 30/2015
1. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1.
”.CAPO III
Competenze del parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 29
Nulla osta del Parco. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 65/1997
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) è sostituito dal seguente:
“
2. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 anche per le attività di cava in area contigua.
”.CAPO IV
Clausola di neutralità finanziaria e disposizioni finali
Art. 30
Disposizioni transitorie per il passaggio delle funzioni in materia di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico
1. Nelle aree comprese nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali, i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati a cura dei soggetti competenti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.
Art. 31
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

