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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 9
Autorizzazione al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Il comma 6 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all’autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.
”.
2. Il comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori.
”.
3. Nella lettera a) del comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “
1 ettaro
” sono sostituite dalle seguenti: “
3000 metri quadrati
”.
4. Nella lettera b) del comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: “
1 ettaro
” sono sostituite dalle seguenti: “
3000 metri quadrati
”.
6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore a 3000 metri quadrati e nei relativi esboschi le imprese devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. Nel tesserino deve essere indicata l’attività di formazione obbligatoria di cui all’articolo 16 svolta dall’operatore forestale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.