Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 6
Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
4. L’ente gestore adotta il piano previa acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni relativi ai vincoli presenti sul complesso agroforestale e presenta il piano a ente Terre regionali toscane.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 ed esprime un parere vincolante prima dell’approvazione del piano da parte della Giunta regionale.
”.3. Il comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è abrogato.
4. Il comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, previa acquisizione di un parere vincolante dell’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente gestore, fatte salve le autorizzazioni di legge.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

