Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 5
Inalienabilità. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“
3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono, in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte alla Regione Toscana per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, su indicazione di ente Terre regionali toscane nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 27. Gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

