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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 3
Formazione professionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 16 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Formazione professionale
1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli operatori forestali la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale e in attuazione dell’Sito esternoarticolo 10 del d.lgs 34/2018 , promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio.
2. L’attività di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all’attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all’articolo 17 ed al sostegno dell’occupazione.
3. Gli operatori forestali, per l’esecuzione delle attività di cui al titolo V, capo I, devono possedere adeguate competenze attestate dalla frequenza di un corso di formazione obbligatoria con superamento dell’esame finale. L’obbligo della formazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio
2028.
4. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), la Giunta regionale con propria deliberazione approva gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria di cui al comma 3 e per il riconoscimento dei crediti e dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.