Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 24
Classe di rischio incendi boschivi. Inserimento dell’articolo 96 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 96 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 96 ter - Classe di rischio incendi boschivi
1. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), la classe di rischio incendi boschivi dei comuni, per i boschi e le aree assimilate di cui all’articolo 3, è quella indicata nel piano operativo AIB di cui all’articolo 74.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

