Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49
Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 2
Piani forestali di indirizzo territoriale. Introduzione dell’articolo 4 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 4 bis - Piani forestali di indirizzo territoriale
1. I PFIT, come definiti all'
articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), sono strumenti di pianificazione finalizzati all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Sono redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale e in conformità con il PFR.
articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), sono strumenti di pianificazione finalizzati all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Sono redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale e in conformità con il PFR.2. I PFIT sono approvati dalla Giunta regionale e aggiornati almeno ogni quindici anni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

