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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 17
Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:
a) piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale;
b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni di cui all’articolo 3 ter, comma 1, dai comuni e dagli enti parchi regionali;
c) piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. Il piano operativo AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce, in particolare:
a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi sul territorio regionale;
b) gli indici di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi sul territorio regionale determinati dall’andamento meteo climatico;
c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni per i boschi e le aree assimilate di cui all’articolo 3;
d) gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
e, in particolare:
1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi;
2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto;
3) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
f) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
g) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
h) l’attività di addestramento e l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;
i) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano nell' AIB;
l) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: “
lettera b), numero 4)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera d), numero 5)
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: “
trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato
” sono sostituite dalle seguenti: “
trasmesse alla competente struttura della Giunta regionale.
”.
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
6 bis. Il piano AIB locale individua l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’attività AIB da parte delle unioni dei comuni di cui all’articolo 3 ter, comma 1, dei comuni e degli enti parco regionali e contiene una sezione anagrafica e una sezione operativa con le tipologie e le modalità dei servizi AIB attivi sul territorio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.