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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 16
Lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 39/2000
1. La rubrica dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente: “
Lotta attiva agli incendi boschivi
”.
2. Prima del comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
01.Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allertamento, spegnimento e bonifica con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.
”.
b bis) il referente AIB territoriale e il responsabile del centro operativo provinciale antincendi boschivi (COP AIB);
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 le parole: “
della Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993
” sono sostituite dalle seguenti: “
del Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 le parole: “
del Corpo Forestale dello Stato
e” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.