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Legge regionale 20 agosto 2025, n. 49

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 10
Boschi vetusti. Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 52 bis - Boschi vetusti
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 2, lettera s bis), del d.lgs. 34/2018 sono considerati boschi vetusti le superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
2. Le procedure per il riconoscimento dello status di bosco vetusto sono definite con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, in conformità alle disposizioni delle linee guida nazionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.