Legge regionale 18 agosto 2025, n. 48
Disposizioni in materia di educazione alimentare.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. l’educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute, individuale e collettiva, e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva;
2. la diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita;
3. la Regione Toscana, in particolar modo attraverso l’attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un’alimentazione sana e la cultura della salute nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale;
4. è opportuno, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all’alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell’intera popolazione, dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione;
Approva la presente legge
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana, con la presente legge, favorisce la diffusione dell’educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, nonché tramite percorsi formativi e informativi rivolti al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie, agli studenti e agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, a:
a) promuovere la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, con particolare riferimento all’equilibrio nutrizionale e alla prevenzione delle malattie legate a comportamenti alimentari non adeguati;
b) favorire la diffusione di modelli alimentari sostenibili, orientati alla riduzione dello spreco alimentare e alla valorizzazione delle produzioni locali, biologiche e a filiera corta, nel rispetto della stagionalità e della biodiversità;
c) incentivare il consumo consapevole degli alimenti, con particolare attenzione alla comprensione delle informazioni fornite sui prodotti e alla sicurezza alimentare;
d) promuovere azioni di prevenzione precoce e di educazione alla scelta di alimenti salutari, con particolare attenzione all’età evolutiva e all’ambiente scolastico e familiare;
e) integrare l’educazione alimentare con la promozione dell’attività fisica e di stili di vita sani, in un’ottica di benessere psico-fisico e sociale della popolazione;
f) sostenere l’adozione di criteri nutrizionali equilibrati nei servizi di ristorazione scolastica e collettiva;
g) promuovere la conoscenza degli aspetti culturali dell’alimentazione e delle abitudini alimentari che favoriscono un corretto equilibrio nutrizionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per “educazione alimentare” si intende il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la conoscenza degli alimenti, la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di comportamenti scorretti, il rispetto delle norme igieniche riguardanti la manipolazione, la corretta preparazione e conservazione degli alimenti, anche funzionali alla riduzione degli sprechi.
Art. 3
Formazione e informazione
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario e sociale integrato regionale e del Piano regionale della prevenzione, sviluppa e promuove percorsi formativi ed informativi in materia di educazione alimentare aventi quali destinatari i soggetti di cui all’articolo 4.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati tramite le aziende unità sanitarie locali nell’ambito delle proprie funzioni in materia di prevenzione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale, con singole istituzioni scolastiche ed educative e con i comuni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento all’organizzazione dei percorsi formativi e informativi.
Art. 4
Destinatari
1. I percorsi formativi e informativi di cui all’articolo 3 sono rivolti, in particolare:
2) nella scuola dell’infanzia;
3) nella scuola primaria;
4) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
b) agli studenti degli istituti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della lettera a);
c) alle famiglie dei soggetti che frequentano gli istituti di cui alla lettera a);
d) agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva che operano all'interno degli istituti di cui alla lettera a).
Art. 5
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
1. La Regione favorisce la diffusione delle conoscenze in materia di educazione alimentare anche mediante la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione destinate alla generalità della popolazione ed aventi ad oggetto, in particolare, le finalità di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione possono prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore interessate e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambiti in cui le tematiche dell’educazione alimentare e della promozione di stili di vita sani rivestono particolare rilevanza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le priorità tematiche, gli ambiti di intervento e le modalità di realizzazione delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui al presente articolo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025–2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l’annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:
Anno 2025
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.
Anno 2026
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.
Anno 2027
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



