Legge regionale 18 agosto 2025, n. 48
Disposizioni in materia di educazione alimentare.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. l’educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute, individuale e collettiva, e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva;
2. la diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita;
3. la Regione Toscana, in particolar modo attraverso l’attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un’alimentazione sana e la cultura della salute nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale;
4. è opportuno, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all’alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell’intera popolazione, dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



