Legge regionale 18 agosto 2025, n. 48
Disposizioni in materia di educazione alimentare.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025–2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l’annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:
Anno 2025
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.
Anno 2026
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.
Anno 2027
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



