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Legge regionale 18 agosto 2025, n. 48

Disposizioni in materia di educazione alimentare.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 3
Formazione e informazione
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario e sociale integrato regionale e del Piano regionale della prevenzione, sviluppa e promuove percorsi formativi ed informativi in materia di educazione alimentare aventi quali destinatari i soggetti di cui all’articolo 4.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati tramite le aziende unità sanitarie locali nell’ambito delle proprie funzioni in materia di prevenzione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale, con singole istituzioni scolastiche ed educative e con i comuni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento all’organizzazione dei percorsi formativi e informativi.

Note del Redattore:

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Numero così sostituito con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.