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Legge regionale 18 agosto 2025, n. 48

Disposizioni in materia di educazione alimentare.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 28 agosto 2025

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per “educazione alimentare” si intende il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la conoscenza degli alimenti, la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di comportamenti scorretti, il rispetto delle norme igieniche riguardanti la manipolazione, la corretta preparazione e conservazione degli alimenti, anche funzionali alla riduzione degli sprechi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 18 marzo 2026, n. 3, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.