Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti
l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione ;Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 );Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019);
Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);
Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023);
Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025);
Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
Vista la legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027);
Vista la legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025);
Considerato quanto segue:
1. è opportuno favorire l’adempimento tributario da parte di contribuenti in condizioni di temporanea difficoltà economica;
2. è opportuno concorrere al finanziamento di un progetto di installazione di nuovi punti di lettura targhe per potenziare il sistema di videosorveglianza del Comune di Prato;
3. è opportuno sostenere finanziariamente l’aumento di capitale sociale della società Arezzo Fiere S.p.A., per il consolidamento delle attività storiche e il lancio di nuovi eventi fieristici, congressuali ed altre iniziative nel campo della promozione economica del territorio, come prefigurati nel piano industriale che sarà sottoposto ai soci nel corso del 2025;
4. è opportuno finanziare interventi di ripristino di beni danneggiati a causa dell’evento sismico che ha colpito il territorio del Comune di Marradi il 18 settembre 2023 e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;
5. in ragione della numerosità dei soggetti interessati dalla misura di cui all’articolo 28, comma 2 bis, della l.r. 11/2025 , è opportuno sostenere l’intervento con ulteriori risorse tali da permettere un sostegno significativo ai beneficiari;
6. è necessario finanziare i lavori per la realizzazione degli edifici necessari al definitivo trasferimento delle attività dal vecchio presidio ospedaliero Santa Chiara nel centro storico di Pisa, al nuovo presidio di Cisanello;
7. è necessario sostenere finanziariamente tre investimenti della Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro attualmente in corso di esecuzione, relativi alla Casa della salute a Ponte a Egola, frazione del Comune di San Miniato, all’Ospedale San Giuseppe di Empoli e al complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo;
8. nella logica di promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, con particolare ma non esclusiva attenzione alle aree fragili, interne e montane, nonché alla luce del principio per cui a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni, è opportuno prevedere una serie di disposizioni finanziarie a sostegno di:
a) interventi in tema di impiantistica sportiva;
b) interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
c) interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;
d) interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici;
e) interventi in materia di beni, istituzioni e attività culturali;
f) interventi in materia di edilizia scolastica;
9. è necessario supportare le capacità amministrative dei comuni geotermici creando una fondazione di partecipazione che svolga attività strumentali per la Regione e gli enti dell'area geotermica, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico di tale area, la ricerca scientifica, la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili e il razionale utilizzo delle risorse geotermiche;
10. è opportuno sostenere il Comune di Stazzema nell’attività di ripristino ambientale per effetto delle opere realizzate per il muro di contenimento della strada regionale (SR) 439 “Sarzanese”, seguito della sentenza 725/2023 del Tribunale amministrativo regionale (TAR) Toscana;
11. nell’ambito delle azioni per raggiungere gli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione all’efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è opportuno sostenere le attività tecniche necessarie e propedeutiche all’adesione al programma e, in particolare, le spese necessarie a coprire in parte gli adempimenti tecnici afferenti ai servizi energetici;
12. è opportuno procedere all’estinzione dei mutui contratti dalla Fondazione Festival pucciniano per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio, a partire dal 2014 e fino al 2024, per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura;
13. nel solco dello straordinario sviluppo dei corsi già registrato nell’anno 2024, è opportuno dare continuità operativa al Carnevale di Viareggio, proseguendone il percorso di valorizzazione, mediante un contributo a titolo di sostegno alle spese a valere sull’annualità 2025;
14. è opportuno attribuire alle associazioni pro-loco della Toscana un contributo a titolo di riconoscimento del loro ruolo di promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali nelle more dell’approvazione di una proposta di legge che valorizzi proposte progettuali in materia da parte delle pro-loco stesse;
15. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è sostituito dal seguente:
“
Art. 15 - Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione
1. Su richiesta del debitore che dichiari di trovarsi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il dirigente regionale competente in materia di tributi autorizza il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall’avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale, esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2 quater e 2 novies,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo, a pena di decadenza. L’esito dell’istanza è comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00.
6. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rateizzazione, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha pagato, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
7. È esclusa la decadenza in caso di tardivo versamento:
a) della prima rata, non superiore a sette giorni;
b) di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva;
c) dell’ultima rata, non superiore a trenta giorni.
8. Nei casi di cui al comma 7 non sono applicati ulteriori sanzioni e interessi.
9. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stimate in euro 450.000,00 per l’anno 2025 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
”.CAPO II
Interventi per la sicurezza
Art. 2
Contributo straordinario al Comune di Prato per interventi di potenziamento del sistema di videosorveglianza
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 140.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di infrastrutture e installazione di videocamere in aree del territorio comunale caratterizzate dalla rilevante esposizione ad attività criminose.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Prato, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 140.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 ‘Sistema integrato sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
CAPO III
Interventi finanziari in materia di attività produttive
Art. 3
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della società Arezzo Fiere S.p.A., partecipata dalla Regione Toscana fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 1.000.000,00 (1)per l’anno 2026, anche con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla Regione.
2. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale da parte della Regione Toscana è subordinata alla presentazione di un piano industriale che individui significative azioni di riequilibrio finanziario, rilancio e sviluppo della società, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all’aumento di capitale sociale e congrue all’entità di quest’ultimo.
3. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e in conformità dell’operazione al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 (1)per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 - 2028 (2), annualità 2026.
Art. 4
Contributo straordinario in favore del Comune di Marradi per il ripristino di immobili di attività economiche danneggiati dal sisma del 2023
1. A seguito dell’evento sismico che ha colpito il 18 settembre 2023 il territorio del Comune di Marradi, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 2023, n. 155, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma massima di euro 120.000,00 per l’anno 2025.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi di ripristino di beni immobili di proprietà o nella disponibilità di attività economiche che risultino danneggiati a causa dell’evento e per i quali sia stata adottata ordinanza sindacale contingibile e urgente di inagibilità.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dal Comune di Marradi, in misura del 100 per cento della spesa ammissibile:
a) alle attività economiche che risultino attive ed abbiano sede legale o operativa nel Comune di Marradi e che abbiano subìto danni durante l’esercizio nel territorio del medesimo comune;
b) ove il medesimo contributo sia finalizzato a far venir meno i presupposti della ordinanza contingibile e urgente di inagibilità comunale.
4. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce le modalità di erogazione e rendicontazione dello stanziamento di cui al comma 1.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 120.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 02 “Interventi a seguito calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Castell’Azzara per il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale a Radipopoli
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castell’Azzara un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025, per finanziare il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale in località Radipopoli, nella riserva naturale del Monte Penna.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Castell’Azzara, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 6
Sostegno finanziario alle attività economiche e produttive dei Comuni di Buggiano ed Uzzano a seguito di interventi infrastrutturali straordinari sulla viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Buggiano ed Uzzano un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 32.000,00, quale sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa nel territorio, che hanno subìto significative conseguenze economiche, occupazionali e sociali derivanti da interventi infrastrutturali straordinari che hanno causato lunghi periodi di interruzione della viabilità.
2. L’intervento di cui al presente articolo è attuato dai Comuni di Buggiano ed Uzzano ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione di cui al comma 6.
4. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi oppure all’aumento dei costi di trasporto, e non può in ogni caso superare, congiuntamente ad altri eventuali contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre amministrazioni pubbliche, l’entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi o l’aumento dei costi di trasporto nel periodo di osservazione.
5. I Comuni di Buggiano ed Uzzano entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettono alla struttura regionale competente la documentazione contenente l’esatta perimetrazione delle aree interessate, l’intervallo temporale considerato, il valore stimato dei danni economici subiti dalle attività economiche e produttive e la stima del numero di attività economiche interessate. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la mancata assegnazione delle risorse.
6. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 5, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché gli importi da trasferire a ciascun ente, applicando lo schema già approvato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 9 “Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità svolti nelle province di Pistoia e Pisa nel 2025” della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027);
b) all’esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A.
7. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 32.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
8. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l’attività di cui al comma 6, lettera b), stimati in euro 3.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 7
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), le parole: “
500.000,00 per il 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “528.962,68 per l’anno 2025
”.2. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 la parola: “
5.884.044, 83
” è sostituita dalla seguente: “5.913.007,00
”.3. La lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“
c ter) per euro 3.691.358,61 per l'anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024;
”.4. Dopo la lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è aggiunta la seguente:
“
c quater per euro 528.962,68 per l’anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
”.Art. 8
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.280.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 1.280.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025
.”.Art. 9
Contributo straordinario a sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 42/2023
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025), è sostituito dal seguente:
“
2. L’aiuto di cui al comma 1, è concesso in forma di contributo a fondo perduto, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, regime “de minimis”:
a) fino a un massimo di euro 914.000,00 per l’anno 2023;
b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025.
”.2. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 42/2023 dopo le parole: “
comma 2,
” sono inserite le seguenti: “lettera a),
”.3. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 42/2023 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”,
Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
”.Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Comano per la manifestazione “Comano cavalli”. Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 59/2024
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese per la costruzione di box per cavalli, strumentali alla realizzazione della manifestazione “Comano cavalli”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Comano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
4. L’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), è abrogato.
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 le parole: “
nell'anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026
”.2. Il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 3.900.000,00, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 12
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell’anno 2025. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 11/2025
1. Al comma 2 bis dell’articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), la parola: “
200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “300.000,00
”.Art. 13
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Al comma 2 bis dell’articolo 29 della l.r. 11/2025 la parola: “
200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “300.000,00
”.CAPO IV
Interventi in materia socio-sanitaria
Art. 14
Finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere il potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie strategiche per il territorio, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 29.424.790,29 per il triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per l’anno 2025, a favore dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana, per il completamento del Nuovo Ospedale di Cisanello a Pisa;
b) a favore dell’Azienda unità sanitaria locale (USL)Toscana centro, fino a un massimo di euro 14. 424.790,29, di cui:
1) euro 1.389.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione Casa della salute a Ponte a Egola, frazione del Comune di San Miniato in provincia di Pisa;
2) euro 6.675.000,00 per l’anno 2026, per gli interventi 2° fase -lotto 2- dei lavori di ristrutturazione interna edificio H dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli;
3) euro 2.669.211,78 per l’anno 2027 ed euro 3.691.578,51 per l’anno 2028, per le opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a seguito di rendicontazione delle spese sostenute e dei collaudi effettuati.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 16.389.000,00 per l’anno 2025, euro 6.675.000,00 per l’anno 2026 ed euro 2.669.211,78 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo di euro 3.691.578,51 per l’anno 2028, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all’indebitamento.
Art. 15
Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull’attuale sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli” e per la progettazione di una nuova sede della stessa. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 38/2024
1. L’articolo 29 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026), è sostituito dal seguente:
“
Art. 29 - Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull’attuale sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli” e per la progettazione di una nuova sede della stessa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine i seguenti contributi straordinari relativi alla residenza sanitaria assistenziale (RSA) comunale “Fabbri Bicoli”:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la compartimentazione dell’immobile sede attuale della RSA in blocchi indipendenti dal punto di vista sismico e strutturale;
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese di manutenzione relative alla messa a norma dell'impianto antincendio dell'immobile sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli”;
c) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese di progettazione afferenti alla realizzazione, nelle immediate vicinanze dell'attuale RSA, di una nuova sede della stessa.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bucine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera c), è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale del terreno nelle immediate vicinanze dell'attuale sede della RSA.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
c) fino a un massimo di euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
”.Art. 16
Contributo al Comune di Sarteano per manutenzione straordinaria della RSA comunale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 38/2024 , le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026
”. 2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025;
b) fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
”.Art. 17
Contributo straordinario all’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione della casa di comunità nel Comune di Massarosa. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2025
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027), dopo le parole: “
Programma 05 'Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari'
” sono inserite le seguenti: “, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
”.CAPO V
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi
Art. 18
Interventi finanziari per la progettazione, realizzazione o collaudo di impianti sportivi e palestre
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 3.660.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Lucca, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di riqualificazione e potenziamento del Palasport di via delle Tagliate mediante sostituzione edilizia, finalizzato alla realizzazione del nuovo complesso sportivo denominato “LuccaArena”;
b) al Comune di Aulla, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione degli spogliatoi ad uso della palestra scolastica presso il Polo scolastico di Albiano Magra;
c) al Comune di Monteroni d’Arbia, fino a un massimo di euro 700.000,00 per l’anno 2026, per la progettazione e realizzazione di un campo polivalente coperto con tensostruttura all’interno di un complesso sportivo nell’area della Casanuova;
d) al Comune di Sovicille, fino a un massimo di euro 200.000,00, per l’anno 2026, per finanziare i lavori di adeguamento, messa a norma e riqualificazione energetica dell’impianto sportivo di via Perugini a San Rocco a Pilli;
e) al Comune di Fucecchio, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2025, per il collaudo e l’omologazione della pista di atletica leggera dello stadio comunale “Filippo Corsini”;
f) al Comune di Piancastagnaio, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per il completamento e l'implementazione dell'impianto sportivo denominato “Stadio comunale”.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. L’accordo relativo all’intervento di cui al comma 1, lettera a), è stipulato a seguito della presentazione da parte del Comune di Lucca del progetto di fattibilità tecnico-economica nonché dell’attestazione, da parte dello stesso Comune, della sussistenza delle condizioni per una compartecipazione finanziaria, con risorse comunali, alla realizzazione degli interventi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.660.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 700.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 300.000.00, di cui euro 100.000 per l'anno 2025 ed euro 200.000 per l'anno 2026. con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027. annualità 2025 e 2026.
CAPO VI
Interventi finanziari in materia di tutela dell’ambiente, del clima e del paesaggio, e di difesa del suolo
SEZIONE I
Prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico. Protezione civile
Art. 19
Contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 850.000,00 per l’anno 2026 ed euro 900.000,00 per l’anno 2027, finalizzato alla realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 850.000,00 per l’anno 2026 ed euro 900.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 20
Contributi straordinari in favore dei Comuni di Castiglion Fibocchi, di Castelfranco Piandiscò e di Loro Ciuffenna per l’esecuzione di interventi in somma urgenza e di ripristino a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025:
a) al Comune di Castiglion Fibocchi, fino a un massimo di euro 259.756,17 per l’anno 2025, per fronteggiare le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi in somma urgenza lungo la strada comunale di Gello Biscardo, per la messa in sicurezza della scarpata di valle al di sotto della frazione di Gello Biscardo;
b) al Comune di Castelfranco Piandiscò, fino a un massimo di euro 418.891,80, di cui euro 63.891,80 per l’anno 2025 ed euro 355.000,00 per l’anno 2026, per interventi di ripristino a seguito di movimenti franosi lungo le strade comunali della Ghiacciaia e delle Fossate;
c) al Comune di Loro Ciuffenna, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 138.000,00 per l’anno 2025 ed euro 62.000,00 per l’anno 2026, per interventi di ripristino a seguito di movimenti franosi lungo la Strada Comunale della Trappola.
2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo complessivo di euro 878.647,97 nel biennio 2025–2026, si fa fronte come segue:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 259.756,17 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 418.891,80, di cui euro 63.891,80 per l’anno 2025 ed euro 355.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 138.000,00 per l’anno 2025 ed euro 62.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 21
Contributo straordinario al Comune di Vicchio per la progettazione di interventi per la sicurezza idraulica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicchio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 22.500,00 per l’anno 2025, euro 90.000,00 per l’anno 2026 e euro 37.500,00 per l’anno 2027, finalizzato alla progettazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Pallico e del torrente Muccione, nonché di un nuovo sistema di arginature sul reticolo secondario della zona industriale/artigianale e al miglioramento delle arginature esistenti.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Vicchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 150.000,00, di cui euro 22.500,00 per l’anno 2025, euro 90.000,00 per l’anno 2026 ed euro 37.500,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 22
Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 59/2024
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente:
“
b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello, località Prateglio e lungo via Piana;
”.2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente:
“
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027;
”.SEZIONE II
Tutela ambientale
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Stazzema per attività di ripristino ambientale e opere connesse al muro di contenimento della strada regionale (SR) 439 in località La Culla
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Stazzema un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 550.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per gli interventi di interesse ambientale inerenti alle opere di consolidamento del pendio lungo la strada regionale (SR) 439 “Sarzanese”, in località La Culla del Comune di Stazzema.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Stazzema, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 550.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 24
Contributi straordinari agli enti locali finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 2000
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare risorse, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per la concessione di contributi a favore di comuni e unioni di comuni, finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 2000, nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente,” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
SEZIONE III
Geotermia
Art. 25
Fondazione Toscana Geotermia
1. La Regione promuove, quale socio fondatore e secondo il modello “in house”, la costituzione della Fondazione Toscana Geotermia, di seguito denominata “Fondazione”, per lo sviluppo socio economico delle aree geotermiche, per promuovere la sostenibilità sociale della coltivazione della risorsa geotermica, la ricerca scientifica, l’innovazione anche tramite progettualità regionali, nazionali ed europee, il consolidamento di una filiera geotermica territoriale e la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili.
2. Alla Fondazione possono partecipare i comuni delle aree geotermiche e altri enti pubblici con i requisiti individuati dallo statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
3. La Fondazione, nel rispetto dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), svolge funzioni strumentali all’attività regionale e all’attività dei comuni delle aree geotermiche che vi partecipano, connessi con la gestione ed il controllo delle risorse derivanti dal fondo geotermico costituito da:
a) i canoni geotermici di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’
articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’
articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );b) i contributi geotermici previsti all’
articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs. 22/2010 ;
articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs. 22/2010 ;c) il contributo aggiuntivo geotermico di cui all’
articolo 6, comma 2 quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 .
articolo 6, comma 2 quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 .4. La Fondazione è autorizzata ad acquisire il ramo di azienda del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.g) S.c.r.l. relativo alla gestione del gettito delle risorse di cui all’
articolo 16 del d.lgs. 22/2010 .
articolo 16 del d.lgs. 22/2010 .5. La Regione:
a) concorre alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per lo sviluppo dei territori geotermici per euro 60.000,00;
b) a decorrere dall’anno 2026 conferisce alla Fondazione un fondo di gestione nella misura del 5 per cento del gettito del contributo di cui al comma 3, lettera b),(3) e comunque fino all’importo massimo di euro 690.000,00.
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026 – 2028 si fa fronte come segue:
per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2026, euro 663.000,00 per l’anno 2027, e euro 690.000,00 per l’anno 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028.
(4)
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 26
Geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026:
a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG)
” sono sostituite dalle seguenti: “alla Fondazione Toscana Geotermia
”;b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
dal CoSviG s.c.r.l.
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Fondazione Toscana Geotermia
”;c) al comma 2 ter dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
CoSviG s.c.r.l.
” sono sostituite dalle seguenti: “la Fondazione Toscana Geotermia
”.2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’articolo 7 bis della l.r. 45/1997 è abrogato.
SEZIONE IV
Reti irrigue
Art. 27
Trasferimento alla Regione delle reti irrigue nel comprensorio n. 1 Toscana Nord
1. Le reti irrigue, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, appartenenti all’Unione dei comuni montana Lunigiana ed al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei beni funzionali all’irrigazione, per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.
2. Alla ricognizione dei beni da trasferire alla Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale, in collaborazione con l’Unione dei comuni montana Lunigiana ed il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.
3. Il trasferimento dei beni avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’ente locale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione e la voltura dei beni presso la conservatoria dei registri immobiliari il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dai rappresentati dei singoli enti.
CAPO VII
Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Art. 28
Contributo straordinario alla Provincia di Massa Carrara per lavori di riqualificazione della strada provinciale (SP) 69 nel Comune di Mulazzo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Massa Carrara un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2027, per lavori di riqualificazione sulla strada provinciale (SP) 69 nel Comune di Mulazzo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e la Provincia di Massa Carrara che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.”.
Art. 29
Contributo straordinario alla Provincia di Siena per interventi di riqualificazione della strada provinciale SP 541 “Traversa maremmana”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Siena un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.700.000,00 per l’anno 2026, per interventi di riqualificazione della strada provinciale SP 541 “Traversa maremmana”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e la Provincia di Siena, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 1.700.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Montale per il ripristino del piano viabile di via della Cascina di Spedaletto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 750.000,00 per l’anno 2026, per il ripristino del piano viabile di via della Cascina di Spedaletto.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Montale, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 750.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Larciano per interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Larciano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 221.000,00 per l’anno 2026, per concorrere al finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle vie Stradella e Cecinese e dei relativi sottoservizi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Larciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 221.000,00 per l’anno 2026, si fra fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 32
Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per la progettazione di messa in sicurezza dell’intersezione fra la SP 4 “Traversa Valdinievole” e il Rio Pescina in località Molin Nuovo
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 80.000,00 nell’anno 2026, per la progettazione di messa in sicurezza dell’intersezione fra la SP4 “Traversa Valdinievole” e il Rio Pescina in località Molin Nuovo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e la Provincia di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 80.000,00 nell’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.”.
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Camporgiano per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica della strada comunale di collegamento tra la strada regionale SR 445 e la strada provinciale SP 50
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Camporgiano un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 40.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025 ed euro 10.000,00 per l’anno 2026, per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica della una strada comunale di collegamento tra la strada regionale SR 445 e la strada provinciale SP 50.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Camporgiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 40.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025 ed euro 10.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilità di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 59/2024 la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “2026
”.2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 59/2024 le parole: “
30 giugno
” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
”.3. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 59/2024 le parole: “
annualità 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “annualità 2026
”.CAPO VIII
Interventi finanziari in materia di edilizia e infrastrutture civiche
SEZIONE I
Parcheggi
Art. 35
Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 11/2021
1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:
“
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 1.437.000,00 per l’anno 2025, euro 1.738.000,00 per l’anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l’anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l’importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.012.000,00 annui.
”.Art. 36
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 11/2021
1. L’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 bis - Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.437.000,00 per l’anno 2025, euro 1.738.000,00 per l’anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall’anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:
a) fino ad un massimo di euro 1.841.000,00 per l’anno 2028;
b) fino ad un massimo di euro 1.895.000,00 per l’anno 2029;
c) fino ad un massimo di euro 1.874.000,00 per l’anno 2030;
d) fino ad un massimo di euro 1.930.000,00 per l’anno 2031;
e) fino ad un massimo di euro 1.989.000,00 per l’anno 2032;
f) fino ad un massimo di euro 1.952.000,00 per l’anno 2033;
g) fino ad un massimo di euro 2.012.000,00 per l’anno 2034;
h) fino ad un massimo di euro 1.664.000,00 per l’anno 2035;
i) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l’anno 2036;
j) fino ad un massimo di euro 1.778.000,00 per l’anno 2037;
k) fino ad un massimo di euro 1.839.000,00 per l’anno 2038;
l) fino ad un massimo di euro 1.902.000,00 per l’anno 2039;
m) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l’anno 2040;
n) fino ad un massimo di euro 1.597.000,00 per l’anno 2041;
o) fino ad un massimo di euro 1.657.000,00 per l’anno 2042;
p) fino ad un massimo di euro 1.718.000,00 per l’anno 2043;
q) fino ad un massimo di euro 1.607.000,00 per l’anno 2044.
”.Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Sansepolcro per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Buitoni
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sansepolcro un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per sostenere la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Buitoni.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Sansepolcro, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
SEZIONE II
Edilizia civile
Art. 38
Contributi straordinari per uffici comunali e di protezione civile
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere comuni minori nella realizzazione o riqualificazione di edifici sedi di servizi pubblici, è autorizzata a erogare contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 1.550.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Monteriggioni, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione della sala della Protezione civile comunale, dei nuovi uffici di Polizia municipale, dell’autorimessa e dell’archivio cartaceo del Comune;
b) al Comune di Guardistallo, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione ed ampliamento delle strutture polifunzionali a servizio della Protezione civile;
c) al Comune di Gavorrano, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 42.847,27 per l’anno 2025, euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 57.152,73 per l’anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio Ex Bagnetti finalizzata alla realizzazione di uffici comunali.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 1.550.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazione con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 42.847,27 per l’anno 2025, euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 57.152,73 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 39
Contributi straordinari per interventi su edifici pubblici adibiti ad attività sanitarie e di assistenza
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 340.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Chiusi della Verna, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 20.000,00 per l’anno 2025 ed euro 180.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione di una nuova sede operativa con autorimessa per la Pubblica assistenza casentino -Onlus;
b) al Comune di Foiano della Chiana, fino a un massimo di euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di trasformazione di una sala pubblica e la realizzazione di un ambulatorio, in via Ponte al Ramo n. 80, in località Pozzo della Chiana.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 340.000,00, si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 20.000,00 per l’anno 2025 ed euro 180.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 40
Contributo straordinario al Comune di Piancastagnaio per l’intervento di messa in sicurezza del Palazzo Bourbon del Monte
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Piancastagnaio, fino a un massimo di euro 390.000,00 nell’annualità 2026, per finanziare i lavori di messa in sicurezza del Palazzo Bourbon del Monte sito nel territorio comunale.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Piancastagnaio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 390.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 41
Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 23/2025
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 23/2025 , dopo la parola: “
110.000,00
” le parole: “per l’anno 2025
” sono soppresse.SEZIONE III
Infrastrutture urbane e rigenerazione urbana
Art. 42
Contributi straordinari per riqualificazione e sistemazione di infrastrutture urbane
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Pieve a Nievole, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.00,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi di via Marconi nel medesimo Comune;
b) al Comune di Uzzano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei marciapiedi, fognatura bianca ed illuminazione in via Aldo Moro.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027.
Art. 43
Contributo straordinario al Comune di Roccastrada per interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio ex Opera Pia Contessa Nella
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Roccastrada un contributo straordinario fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, per concorrere al finanziamento di interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio ex Opera Pia Contessa Nella di proprietà comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Roccastrada, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.”.
Art. 44
Contributo straordinario al Comune di Seggiano per l’acquisto dell’immobile “Palazzo Ugurgieri”, da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seggiano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2026, per l’acquisto dell’immobile “Palazzo Ugurgieri” (11), da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Seggiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 45
Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per interventi di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per interventi di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Terranuova Bracciolini, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
SEZIONE IV
Mercato progetto “Terra del Pratomagno”
Art. 46
Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per il completamento del nuovo mercato coperto “Il Mercatale” e per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio del Pratomagno
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Unione dei comuni del Pratomagno un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 125.000,00, per concorrere:
a) per euro 100.000,00, alle spese di completamento del nuovo mercato coperto “Il Mercatale”, mediante trasloco, riavvio completo dei servizi di gestione e adeguamento tecnico;
b) per euro 25.000,00, alle azioni di promozione, formazione e comunicazione del nuovo mercato coperto “Il Mercatale”.
2. La concessione del contributo è subordinata:
a) alla presentazione alla competente struttura regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi;
b) alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Unione dei comuni del Pratomagno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 125.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
b) fino a un massimo di euro 25.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
CAPO IX
Edilizia residenziale pubblica
Art. 47
Contributo straordinario ai soggetti gestori di edilizia residenziale pubblica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 330.000,00 per l’anno 2025, per sostenere le spese tecniche propedeutiche all’adesione da parte della Regione al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 7 I 17 RePower.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 330.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
CAPO X
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
SEZIONE I
Luoghi della cultura e della memoria
Art. 48
Contributi straordinari di valorizzazione, ristrutturazione e recupero di immobili di interesse storico-artistico-culturale
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la piena accessibilità e la migliore fruizione culturale di immobili di interesse storico-artistico o sedi di rilevanti servizi culturali presenti nel territorio, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 2.775.691,37, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Montaione, fino a un massimo di euro 1.670.952,00, di cui euro 243.000,00 per l’anno 2025, euro 575.388,00 per l’anno 2026 ed euro 852.564,00 per l’anno 2027, per la valorizzazione del complesso conventuale di San Vivaldo;
b) al Comune di Colle Val d’Elsa, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per il progetto di ristrutturazione della Casatorre di Arnolfo di Cambio;
c) al Comune di Castiglione della Pescaia, fino a un massimo di euro 404.739,37 per l’anno 2026, per gli interventi di sistemazione straordinaria del tetto e miglioramento sismico della biblioteca comunale “I. Calvino”;
d) al Comune di Casole d’Elsa, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027, per la valorizzazione della Rocca di Casole d’Elsa, al fine di garantirne la migliore fruizione culturale, mediante la creazione di un percorso di collegamento delle due torri facenti parte delle mura storiche.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.775.691,37, si fa fronte come segue:
a) per euro 2.370.952,00 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
1) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.670.952,00, di cui euro 243.000,00 per l’anno 2025, euro 575.388,00 per l’anno 2026 ed euro 852.564,00 per l’anno 2027;
2) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027;
3) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027.
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 404.739,37 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 49
Contributi straordinari per la valorizzazione della memoria storica e della cultura di pace
1. La Giunta regionale, al fine di mantenere viva la memoria storica del territorio e di promuovere i valori fondamentali di pace e convivenza civile, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 750.000,00 per il periodo 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Civitella in Val di Chiana, fino a un massimo di euro 450.000,00, per l’anno 2026, per la realizzazione del Museo della memoria;
b) al Comune di Massa Marittima, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 160.000,00 per l’anno 2026 ed euro 110.000,00 per l’anno 2027, per il progetto di recupero e valorizzazione del Memoriale di Niccioleta.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 750.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 450.000,00, per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 160.000,00 per l’anno 2026 ed euro 110.000,00 per l’anno 2027.
Art. 50
Contributo straordinario per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali dei parchi della Val di Cornia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società parchi Val di Cornia, a totale partecipazione pubblica, un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse culturali e del patrimonio ambientale e storico nel territorio della Val di Cornia.
2. La concessione del contributo del comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione e la Società parchi Val di Cornia, che:
a) definisca un percorso di collaborazione fra Regione e Società finalizzato alla elaborazione di strategie di consolidamento e sviluppo della gestione unitaria del sistema dei parchi della Val di Cornia;
b) individui le modalità di intervento per gli obiettivi di valorizzazione di cui al comma 1;
c) disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 51
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), le parole: “
euro
1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 916.666,67 per l’anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l’anno 2027
”.2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 916.666,67 per l’anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
”.Art. 52
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2023
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), è abrogata.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/2023 la parola: “
350.000,00
” è sostituita dalla seguente: “500.000,00
”.Art. 53
Contributo straordinario al Comune di Santa Fiora per interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 38/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Fiora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/2024 le parole: “
La stipula dell’accordo è in ogni caso successiva all’effettiva acquisizione al patrimonio comunale delle proprietà limitrofe di cui al comma 1.
” sono soppresse.Art. 54
Contributi straordinari per interventi di riconversione o conservazione di musei toscani. Museo del calcolo di Pisa. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 59/2024
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente: “
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026:
”.2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 59/2024 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026
”.3. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 complessivi, di cui 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025.
”.SEZIONE II
Teatri
Art. 55
Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari a euro 1.093.529,32, di cui euro 660.000,00 per l’anno 2025, ed euro 433.529,32 per l’anno 2026, finalizzato all’estinzione del pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del Gran Teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione e la Fondazione Festival Pucciniano, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini:
a) le modalità di erogazione per l’annualità 2025;
b) le condizioni per il pagamento conclusivo delle rate dei mutui nel 2026, restando esente l’amministrazione regionale da oneri manutentivi riferiti alla realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.093.529,32, di cui euro 660.000,00 per l’anno 2025, ed euro 433.529,32 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 56
Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero e miglioramento di teatri della Toscana
1. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la fruizione culturale dei teatri presenti nel territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 450.000,00 nel triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione del Teatro comunale “Alberto Bambi;
b) al Comune di Signa, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione del nuovo teatro e spazio polivalente, al fine di garantire la migliore fruizione di eventi culturali alla comunità.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 57
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 44/2022
1. L’articolo 30 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
Art. 30 - Contributo straordinario al Comune di Montecarlo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montecarlo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023, euro 80.000,00 per l’anno 2024, euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell’Accademia dei Rassicurati nel medesimo Comune.
2. La concessione del contributo per l’anno 2025 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Montecarlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 80.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 58
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 25/2023
1. L’articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) è sostituito dal seguente:
“Art. 30 - Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l’anno 2026, euro 1.062.415,00 per l’anno 2027, euro 562.455,00 per l’anno 2028 ed euro 125.190,00 per l’anno 2029, finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni a Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l’anno 2026 ed euro 1.062.415,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.
4. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5 della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo di euro 562.455,00 per l’anno 2028 e di euro 125.190,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all’indebitamento.
”.SEZIONE III
Manifestazioni culturali
Art. 59
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, per il sostegno alle spese sostenute per l’organizzazione dell’edizione 2025 del Carnevale.
2. Il contributo è erogato a seguito dell’esito positivo della verifica della congruità dell’equilibrio economico e finanziario, con particolare riguardo al programma dell’edizione 2025.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 60
Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026 (5), per l'organizzazione, anche mediante l’acquisizione di servizi di supporto tecnico e logistico, di eventi culturali finalizzati alla valorizzazione e promozione, presso il grande pubblico, dei beni culturali che compongono il patrimonio termale di Montecatini.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2026(5), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti2 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.(6)
SEZIONE IV
Contributo straordinario alle associazioni pro-loco per il riconoscimento della loro azione di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale
Art. 61
Contributo straordinario alle associazioni pro-loco per il riconoscimento della loro azione di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, al fine di sostenere l’adeguamento organizzativo e gestionale delle associazioni pro-loco toscane, e in considerazione della rilevanza dell’azione da esse svolta sul territorio per favorire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali):
a) le attività di promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali e la relativa comunicazione;
b) la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale storico.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, in misura identica per ciascuna associazione, alle associazioni pro-loco operanti e con sede legale in Toscana, iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e aventi l’indicazione “pro-loco” nella denominazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. La concessione dei contributi è preceduta da avviso pubblico.
4. A seguito dell’avviso di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i rappresentanti legali delle associazioni di cui al comma 1 presentano domanda in via telematica, compilando il formulario predisposto dalla competente struttura regionale, che accerta esclusivamente l’ammissibilità della domanda nonché la completezza e la regolarità delle informazioni fornite.
5. L’assegnazione dei contributi avviene con decreto del dirigente della competente struttura, con procedura automatica, nella misura di cui al comma 2, con riferimento al numero delle domande validamente presentate e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’erogazione avviene in un’unica soluzione.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
CAPO XI
Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica
Art. 62
Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica
1. Al fine di sostenere i comuni in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 8.064.819,95(7) per il triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Calenzano, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 493.408,60 per l’anno 2025, euro 753.295,70 per l’anno 2026 ed euro 753.295,70 per l’anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria “Anna Frank”;
b) al Comune di Castellina Marittima, fino a un massimo di euro 1.100.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 750.000,00 per l’anno 2026, per concorso al finanziamento dei lavori del lotto 1 “Realizzazione asilo nido” del progetto di riqualificazione ed ampliamento del Plesso scolastico 0–10, zona Le Badie;
c) al Comune di Vicchio, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 52.500,00 per l’anno 2025, euro 192.500,00 per l’anno 2026 ed euro 105.000,00 per l’anno 2027, per finanziare la progettazione del nuovo plesso scolastico unitario;
d) al Comune di Montescudaio, fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 107.692,30 per l’anno 2025 ed euro 592.307,70 per l’anno 2026, per il finanziamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado I. Griselli;
e) al Comune di San Giuliano Terme, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027, per il finanziamento del Nuovo polo Infanzia 0-6 Madonna dell'Acqua;
f) al Comune di Casciana Terme Lari, fino ad un massimo di euro 314.819,95 di cui euro 79.869,75 per l’anno 2025 ed euro 234.950,20 per l’anno 2026, per il finanziamento dei lavori di variante in corso d’opera per la realizzazione del secondo lotto funzionale del Nuovo Polo per l’Infanzia 0-6;
g) al Comune di Barberino Tavarnelle, fino ad un massimo di euro 2.400.000,00 di cui euro 480.000,00 per l’anno 2025, euro 960.000,00 per l’anno 2026 ed euro 960.000,00 per l’anno 2027, per il finanziamento dei lavori per la Nuova scuola Primaria di San Donato in Poggio;
i) al Comune di Sovicille, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026 per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra annessa alla Scuola secondaria “Ambrogio Lorenzetti” di Rosia.
2. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte degli enti destinatari, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
3. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico-economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al comma 1.
4. Gli enti destinatari possono richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell’ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Per gli interventi di sola progettazione, può essere richiesta l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo straordinario all’ affidamento dell’incarico. La successiva erogazione, fino ad un massimo dell’80 per cento, avviene alla consegna all’ente degli elaborati grafici e progettuali da parte del progettista. Il saldo del restante 20 per cento avviene a seguito della presentazione del verbale di verifica e validazione degli elaborati progettuali.
5. L’erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.
6. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
7. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
8. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Tale termine è esteso al 31 dicembre 2028 per l’intervento di cui al comma 1, lettera a) (9). Per gli interventi di sola progettazione, entro lo stesso termine, gli enti destinatari presentano il verbale di verifica e validazione degli elaborati progettuali. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.
9. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
10. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 8.064.819,95 (7)per il triennio 2025-2027, si fa fronte come segue:
a) per euro 6.400.000,00 (7)con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
1) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 493.408,60 per l’anno 2025, euro 753.295,70 per l’anno 2026 ed euro 753.295,70 per l’anno 2027;
2) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 1.100.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 750.000,00 per l’anno 2026;
3) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino ad un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 107.692,30 per l’anno 2025 ed euro 592.307,70 per l’anno 2026;
4) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino ad un massimo di euro 2.400.000,00 di cui euro 480.000,00 per l’anno 2025, euro 960.000,00 per l’anno 2026 ed euro 960.000,00 per l’anno 2027;
6) per l’intervento di cui al comma 1 lettera i), fino ad un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026.
b) per euro 350.000,00, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027 per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 52.500,00 per l’anno 2025, euro 192.500,00 per l’anno 2026 ed euro 105.000,00 per l’anno 2027;
c) per euro 1.314.819,95 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
1) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
2) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino ad un massimo di euro 314.819,95 di cui euro 79.869,75 per l’anno 2025 ed euro 234.950,20 per l’anno 2026.
Art. 63
Contributo straordinario al Comune di Fosdinovo
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Fosdinovo un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 634.273,20, di cui euro 570.845,88 per l’anno 2026 ed euro 63.427,32 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione degli interventi di adeguamento sismico della Scuola dell’infanzia in località Caniparola.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Fosdinovo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. L’accordo di cui al comma 2 è stipulato a seguito dell’attestazione, da parte del Comune, della sussistenza delle condizioni per una compartecipazione finanziaria con risorse comunali alla realizzazione degli interventi.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 634.273,20, di cui euro 570.845,88 per l’anno 2026 ed euro 63.427,32 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.
Art. 64
Contributo straordinario al Comune di Fauglia per la costruzione di una nuova sede dell’Istituto comprensivo Giovanni Mariti. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 38/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 38/2024 (vedi art. 11) le parole: “
euro 104.000,00 per l’anno 2024, euro 912.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.016.000,00
”.2. Il comma 9 dell’articolo 17 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 1.016.000,00 per l’anno 2025 ed euro 684.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
”.CAPO XII
Adeguamenti normativi
Art. 65
Correzione di errori materiali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), dopo le parole: “
Giunta regionale
” sono aggiunte le seguenti: “, o l’assessore da lui delegato.
”.2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 dopo la parola: “
impedimento
” e prima delle parole: “il Presidente
”, sono inserite le seguenti: “dell’assessore delegato
”.Art. 66
Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale. Abrogazione dell’articolo 57 della l.r. 28/2025
1. L’articolo 57 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025), è abrogato.
Art. 67
Unione di comuni. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011
1. Il comma 3 bis dell’articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
3 bis. Nelle deliberazioni con le quali la Giunta dell’unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 36, comma 1.
”.Art. 68
Norme generali. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 68/2011
1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Il sindaco è altresì sostituito dal vicesindaco a norma dell’articolo 24, comma 3 bis, e dall’articolo 33, comma 1 bis, nei casi ivi previsti.
”.Art. 69
Giunta dell'unione. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2011
1. Il comma 1 bis dell’articolo 33 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
1. bis Nei casi di assenza temporanea, per l’adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 36, comma 1.
”.Art. 70
Incompatibilità. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 68/2011
1. Il comma 3 bis dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 è abrogato.
Art. 71
Dimissioni. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 68/2011
1. L’ultimo periodo del comma 2 bis dell’articolo 37 della l.r. 68/2011 è soppresso.
CAPO XIII
Disposizioni finali
Art. 72
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 17, 27, 41, 52, 53, 65, 66, (12)67, 68, 69, 70 e 71 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025-2027 con la legge regionale di terza variazione.
Art. 73
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



