Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
Art. 8
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.280.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 1.280.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

