Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
Art. 67
Unione di comuni. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011
1. Il comma 3 bis dell’articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
3 bis. Nelle deliberazioni con le quali la Giunta dell’unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 36, comma 1.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

