Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
Art. 35
Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 11/2021
1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:
“
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 1.437.000,00 per l’anno 2025, euro 1.738.000,00 per l’anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l’anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l’importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.012.000,00 annui.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

