Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
Art. 26
Geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2026:
a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG)
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Fondazione Toscana Geotermia
”;b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
dal CoSviG s.c.r.l.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Fondazione Toscana Geotermia
”;c) al comma 2 ter dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
CoSviG s.c.r.l.
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Fondazione Toscana Geotermia
”.2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’articolo 7 bis della l.r. 45/1997 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

