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Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025

Art. 25
Fondazione Toscana Geotermia
1. La Regione promuove, quale socio fondatore e secondo il modello “in house”, la costituzione della Fondazione Toscana Geotermia, di seguito denominata “Fondazione”, per lo sviluppo socio economico delle aree geotermiche, per promuovere la sostenibilità sociale della coltivazione della risorsa geotermica, la ricerca scientifica, l’innovazione anche tramite progettualità regionali, nazionali ed europee, il consolidamento di una filiera geotermica territoriale e la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili.
2. Alla Fondazione possono partecipare i comuni delle aree geotermiche e altri enti pubblici con i requisiti individuati dallo statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
3. La Fondazione, nel rispetto dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), svolge funzioni strumentali all’attività regionale e all’attività dei comuni delle aree geotermiche che vi partecipano, connessi con la gestione ed il controllo delle risorse derivanti dal fondo geotermico costituito da:
a) i canoni geotermici di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3, Sito esternodel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );
b) i contributi geotermici previsti all’Sito esternoarticolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs. 22/2010 ;
c) il contributo aggiuntivo geotermico di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 2 quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 15 luglio 2022, n. 91 .
4. La Fondazione è autorizzata ad acquisire il ramo di azienda del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.g) S.c.r.l. relativo alla gestione del gettito delle risorse di cui all’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 22/2010 .
5. La Regione:
a) concorre alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per lo sviluppo dei territori geotermici per euro 60.000,00;
b) a decorrere dall’anno 2026 conferisce alla Fondazione un fondo di gestione nella misura del 5 per cento del gettito del contributo di cui al comma 3, lettera b),(3)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 18.

e comunque fino all’importo massimo di euro 690.000,00.
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026 – 2028 si fa fronte come segue:
per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2026, euro 663.000,00 per l’anno 2027, e euro 690.000,00 per l’anno 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028. (4)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 18.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.