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Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025

Art. 15
Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull’attuale sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli” e per la progettazione di una nuova sede della stessa. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 38/2024
1. L’articolo 29 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026), è sostituito dal seguente:
Art. 29 - Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull’attuale sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli” e per la progettazione di una nuova sede della stessa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine i seguenti contributi straordinari relativi alla residenza sanitaria assistenziale (RSA) comunale “Fabbri Bicoli”:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la compartimentazione dell’immobile sede attuale della RSA in blocchi indipendenti dal punto di vista sismico e strutturale;
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese di manutenzione relative alla messa a norma dell'impianto antincendio dell'immobile sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli”;
c) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese di progettazione afferenti alla realizzazione, nelle immediate vicinanze dell'attuale RSA, di una nuova sede della stessa.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bucine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera c), è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale del terreno nelle immediate vicinanze dell'attuale sede della RSA.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
c) fino a un massimo di euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.