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Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025

Art. 1
Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Rateizzazione del debito tributario accertato e della relativa sanzione
1. Su richiesta del debitore che dichiari di trovarsi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il dirigente regionale competente in materia di tributi autorizza il pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall’avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
2. La rateazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di debito definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale, esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2 quater e 2 novies, Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo, a pena di decadenza. L’esito dell’istanza è comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza.
5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00.
6. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rateizzazione, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha pagato, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
7. È esclusa la decadenza in caso di tardivo versamento:
a) della prima rata, non superiore a sette giorni;
b) di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva;
c) dell’ultima rata, non superiore a trenta giorni.
8. Nei casi di cui al comma 7 non sono applicati ulteriori sanzioni e interessi.
9. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stimate in euro 450.000,00 per l’anno 2025 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.