Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
CAPO VIII
Interventi finanziari in materia di edilizia e infrastrutture civiche
SEZIONE I
Parcheggi
Art. 35
Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 11/2021
1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:
“
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 1.437.000,00 per l’anno 2025, euro 1.738.000,00 per l’anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l’anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l’importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo non superiore a euro 2.012.000,00 annui.
”.Art. 36
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 11/2021
1. L’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 bis - Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.437.000,00 per l’anno 2025, euro 1.738.000,00 per l’anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall’anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:
a) fino ad un massimo di euro 1.841.000,00 per l’anno 2028;
b) fino ad un massimo di euro 1.895.000,00 per l’anno 2029;
c) fino ad un massimo di euro 1.874.000,00 per l’anno 2030;
d) fino ad un massimo di euro 1.930.000,00 per l’anno 2031;
e) fino ad un massimo di euro 1.989.000,00 per l’anno 2032;
f) fino ad un massimo di euro 1.952.000,00 per l’anno 2033;
g) fino ad un massimo di euro 2.012.000,00 per l’anno 2034;
h) fino ad un massimo di euro 1.664.000,00 per l’anno 2035;
i) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l’anno 2036;
j) fino ad un massimo di euro 1.778.000,00 per l’anno 2037;
k) fino ad un massimo di euro 1.839.000,00 per l’anno 2038;
l) fino ad un massimo di euro 1.902.000,00 per l’anno 2039;
m) fino ad un massimo di euro 1.720.000,00 per l’anno 2040;
n) fino ad un massimo di euro 1.597.000,00 per l’anno 2041;
o) fino ad un massimo di euro 1.657.000,00 per l’anno 2042;
p) fino ad un massimo di euro 1.718.000,00 per l’anno 2043;
q) fino ad un massimo di euro 1.607.000,00 per l’anno 2044.
”.Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Sansepolcro per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Buitoni
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sansepolcro un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per sostenere la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Buitoni.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Sansepolcro, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
SEZIONE II
Edilizia civile
Art. 38
Contributi straordinari per uffici comunali e di protezione civile
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere comuni minori nella realizzazione o riqualificazione di edifici sedi di servizi pubblici, è autorizzata a erogare contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 1.550.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Monteriggioni, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione della sala della Protezione civile comunale, dei nuovi uffici di Polizia municipale, dell’autorimessa e dell’archivio cartaceo del Comune;
b) al Comune di Guardistallo, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione ed ampliamento delle strutture polifunzionali a servizio della Protezione civile;
c) al Comune di Gavorrano, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 42.847,27 per l’anno 2025, euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 57.152,73 per l’anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio Ex Bagnetti finalizzata alla realizzazione di uffici comunali.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 1.550.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazione con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 42.847,27 per l’anno 2025, euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 57.152,73 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 39
Contributi straordinari per interventi su edifici pubblici adibiti ad attività sanitarie e di assistenza
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 340.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Chiusi della Verna, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 20.000,00 per l’anno 2025 ed euro 180.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione di una nuova sede operativa con autorimessa per la Pubblica assistenza casentino -Onlus;
b) al Comune di Foiano della Chiana, fino a un massimo di euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di trasformazione di una sala pubblica e la realizzazione di un ambulatorio, in via Ponte al Ramo n. 80, in località Pozzo della Chiana.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 340.000,00, si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 20.000,00 per l’anno 2025 ed euro 180.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 140.000,00, di cui euro 90.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 40
Contributo straordinario al Comune di Piancastagnaio per l’intervento di messa in sicurezza del Palazzo Bourbon del Monte
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Piancastagnaio, fino a un massimo di euro 390.000,00 nell’annualità 2026, per finanziare i lavori di messa in sicurezza del Palazzo Bourbon del Monte sito nel territorio comunale.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Piancastagnaio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 390.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 41
Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 23/2025
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 23/2025 , dopo la parola: “
110.000,00
” le parole: “per l’anno 2025
” sono soppresse.SEZIONE III
Infrastrutture urbane e rigenerazione urbana
Art. 42
Contributi straordinari per riqualificazione e sistemazione di infrastrutture urbane
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Pieve a Nievole, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.00,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi di via Marconi nel medesimo Comune;
b) al Comune di Uzzano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei marciapiedi, fognatura bianca ed illuminazione in via Aldo Moro.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027.
Art. 43
Contributo straordinario al Comune di Roccastrada per interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio ex Opera Pia Contessa Nella
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Roccastrada un contributo straordinario fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, per concorrere al finanziamento di interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio ex Opera Pia Contessa Nella di proprietà comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Roccastrada, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.”.
Art. 44
Contributo straordinario al Comune di Seggiano per l’acquisto dell’immobile “Palazzo Ugurgieri”, da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seggiano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2026, per l’acquisto dell’immobile “Palazzo Ugurgieri” (11), da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Seggiano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 45
Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per interventi di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per interventi di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Terranuova Bracciolini, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
SEZIONE IV
Mercato progetto “Terra del Pratomagno”
Art. 46
Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per il completamento del nuovo mercato coperto “Il Mercatale” e per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio del Pratomagno
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Unione dei comuni del Pratomagno un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 125.000,00, per concorrere:
a) per euro 100.000,00, alle spese di completamento del nuovo mercato coperto “Il Mercatale”, mediante trasloco, riavvio completo dei servizi di gestione e adeguamento tecnico;
b) per euro 25.000,00, alle azioni di promozione, formazione e comunicazione del nuovo mercato coperto “Il Mercatale”.
2. La concessione del contributo è subordinata:
a) alla presentazione alla competente struttura regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi;
b) alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Unione dei comuni del Pratomagno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 125.000,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;
b) fino a un massimo di euro 25.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



